Secondo il Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27.10.2009, n. 3688, l’apposizione per iscritto (nella specie in considerazione sulla cartella clinica) di rilievi sull’operato del medico e la mancata cancellazione degli stessi nonostante la richiesta dell’interessato, la contestazione di errori sulla lettura dei tracciati medici (nella specie in considerazione tracciati elettrocefalografici), l’esclusione del medico dall’attività cui solitamente è adibito con contestuale affidamento della stessa a colleghi con minore anzianità di servizio e non titolati, le aggressioni verbali, la redazione di una scheda di valutazione negativa sull’operato del lavoratore in violazione del principio di informazione adeguata e partecipazione del soggetto valutato, la modifica improvvisa e senza preventivo accordo dei turni di servizio, la negazione dei permessi ex legge 104/92 e l’assegnazione di giorni arretrati di permesso diversi da quelli richiesti, ove concretantesi in una sostanziale esclusione del lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento, sono tutte condotte che possono ricondursi alla figura giuridica del mobbing; invero tali comportamenti, se attuati contestualmente, sono espressione non solo di aggressività e violenza, ma anche di particolare denigrazione del lavoratore.
Il Tribunale Campano precisa, infine, che delle descritte pratiche mobbizzanti possono essere chiamati a rispondere civilmente sia l’autore materiale delle condotte, secondo la regola generale prevista dall’art. 2043 c.c., che il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo, tuttavia, non dimostri di aver assolto al rigoroso onere probatorio previsto dalla norma per escludere la sua responsabilità, e cioè di aver adottato tutte le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.