Il Legislatore individua tra i soggetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, secondo il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Il servizio di prevenzione e protezione è un organismo composto da persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda ovvero nell’unità produttiva.
Siffatto servizio può essere sia interno che esterno all’azienda o unità produttiva e deve essere costituito da un numero adeguato di soggetti addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) tra cui il RSPP.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi viene designato dal datore di lavoro e può essere un soggetto interno o esterno all’azienda, purché in possesso di attitudini e capacità adeguate nonché dei requisiti previsti dal D. lgs. 23 giugno 2003 n. 195, ovvero almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica finale dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il D. lgs. 626/1994 non prevede a carico del responsabile del servizio specifiche sanzioni penali, poiché quest’ultimo non è dotato di poteri dispositivi che, invece, spettano al datore di lavoro.
Infatti, il RSPP si occupa dell’analisi delle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro e della formulazione di proposte per eliminarle o ridurle con misure idonee, collaborando, negli ambiti di competenza, con il datore di lavoro.
Pertanto, il RSPP svolge un incarico che può essere riconducibile al rapporto di mera consulenza.