Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella persona del Giudice Dott. Antonio Scognamiglio, con la sentenza n. 1398 del 21/10/2013, afferma che il Comune di B. ha violato gli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1176 (diligenza nell’adempiere) cc, in quanto risulta non corretto il comportamento tenuto dall’Ente comunale di non rispondere all’istante e di non aver adempiuto nei termini previsti.
Nel caso concreto, il Comune di B., quale parte soccombente in un precedente giudizio, non aveva provveduto al pagamento della tassa di registrazione della sentenza conclusiva del menzionato giudizio, sicchè la parte vittoriosa, al fine di evitare l’esecuzione forzata minacciata dall’Agenzia delle Entrate, provvedeva al pagamento della detta imposta.
Ogni richiesta indirizzata all’Ente comunale tesa ad ottenerne in via stragiudiziale la ripetizione della somma versata restava senza esito alcuno.
Alla stregua di tanto, l’istante conveniva il Comune di B. innanzi al GdP di Torre Annunziata per la causale di cui innanzi.
In particolare, la Giustizia adita, nell’accogliere la domanda, argomenta nel senso che “l’art. 91 cpc, secondo comma, stabilisce il principio della ripetibilità delle spese successive alla pronuncia della sentenza si riferisce alle spese vive sostenute per determinati incombenti (tra cui la registrazione della sentenza)” ed, inoltre, soggiunge che “la giurisprudenza maggioritaria statuisce che in caso di condanna alle spese di lite, stabilita con sentenza, la somma dovuta per la registrazione della sentenza stessa è a carico della parte soccombente”.
Sulla scorta di tanto, il GdP condanna il Comune di B. a rimborsare l’istante della somma versata per la registrazione della sentenza, oltre interessi legali calcolati dal momento del pagamento al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione.