È l’interruzione della convivenza dei coniugi senza alcuna formalità, senza alcun provvedimento del tribunale, ma attuata in via di mero fatto dai coniugi:marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma conducono vite separate, disinteressandosi ciascuno del destino dell’altro coniuge.
Sebbene essa non produca effetti sul piano giuridico e non sia sufficiente a far decorrere i tre anni per addivenire al divorzio non è del tutto irrilevante.
Infatti:
1) l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla casa familiare o l’intrattenimento di relazioni extraconiugali potrebbero essere causa di addebito della separazione giudiziale.
2) l’art. 146 stabilisce che in caso di separazione di fatto con giusta causa, l’allontanamento dalla residenza familiare non sospende il diritto all’assistenza.
3) l’art.6 della L.4 maggio 1983 n.184 equipara la separazione di fatto a quella legale quale impedimento all’adozione speciale.