Il Parlamento recentemente ha approvato la Legge 162/2014, di conversione del DL 132/2014 (cd. “decreto giustizia”), che ha snellito la procedura per ottenere la separazione e il divorzio, introducendo per i coniugi la possibilità di firmare un accordo di separazione alla presenza del Sindaco quale Ufficiale dello stato civile con l’assistenza facoltativa di un avvocato oppure direttamente presso lo studio del legale attraverso una procedura di “negoziazione assistita”.
Davanti al Sindaco. Le parti potranno concludere un accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, direttamente davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Il Sindaco riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi e, immediatamente, l’accordo consensuale raggiunto viene sottoscritto. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate, il primo cittadino dopo aver ricevuto le dichiarazioni di volontà dai coniugi, li invita ripresentarsi in Comune di fronte a sé dopo trenta giorni per confermare la scelta. Se non dovessero ripresentarsi, restano a tutti gli effetti marito e moglie.
L’accordo così raggiunto assume valore di provvedimento giudiziale e dovrà contenere tutte le condizioni che regolamenteranno i rapporti tra le parti successivamente all’omologa della separazione o del divorzio.
La procedura descritta è esclusa in presenza di:
1) figli minori;
2) figli maggiorenni incapaci;
3) figli portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Inoltre, non potranno essere eseguiti trasferimenti patrimoniali di qualsiasi entità, in tal caso le parti potranno ricorrere alla negoziazione assistita davanti al legale.
Negoziazione assistita da un avvocato. I coniugi potranno concludere un accordo presso lo studio del legale che attraverso una procedura di “negoziazione assistita” li guiderà fino al raggiungimento di una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Si potrà ricorrere alla “negoziazione assistita” di un avvocato sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti sia nel caso in cui debbano essere effettuati trasferimenti patrimoniali (ad es. casa coniugale, auto, conti correnti cointestati).
Raggiunto l’accordo, il legale dovrà successivamente trasmetterlo alla Procura della Repubblica per ottenere il nulla osta dal Pubblico Ministero, il quale quando ravvisa la presenza di clausole che non rispondono agli interessi e ai diritti dei figli, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che entro i successivi trenta giorni, convoca le parti per ridiscutere i termini dell’accordo. Una volta ottenuto il nulla osta dal P.M., l’avvocato è obbligato a trasmetterne una copia autenticata, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. I patti, stabiliti con l’assistenza del legale producono gli effetti di un provvedimento giudiziale di separazione, divorzio nonché modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Sulla scorta di quanto detto, la negoziazione assistita da un avvocato appare la soluzione più adatta per tutelare gli interessi e i diritti dei coniugi e della prole e, per limitare i costi rispetto alla procedura di comparizione delle parti in Tribunale.
Maria Grazia Coppola