Relativamente alla licenza per finita locazione (intimata prima della fine della scadenza del contratto) ed allo sfratto sia per finita locazione (intimato dopo la scadenza del contratto) sia per morosità, il procedimento di conciliazione introdotto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è condizione di procedibilità solo per la fase di merito del giudizio e non per la fase sommaria.
Infatti, il Legislatore prevede che i commi 1 e 2 dell’art. 5 del richiamato decreto non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Tutte le altre controversie in materia di “locazione”, invece, rientrano fra le materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.