Il Giudice di Pace di Caserta, nelle decisione dell’11 aprile 2007 ha stabilito che “nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, mentre nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri ”.
Il DSP (diritto speciale di prelievo) è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell’oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP.
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 77/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 3.4.2007, vertente:
T R A
TIZIO e MEVIA , entrambi elettivamente domiciliati in C… (CE) alla via …, presso lo studio dell’Avv. … che li rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; – attori-
E
XXXXX Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. … del Foro di Roma, per procura in calce alla comparsa di costituzione e con essa elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla via … , presso lo studio dell’Avv. … ; -convenuta-
***
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio e Mevia , rappresentati e difesi come in epigrafe, conveniva la XXXXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir dichiarare che: lo smarrimento dei bagagli e la loro ritardata consegna sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno si è verificato per colpa e responsabilità dell’XXXXX e, per l’effetto, condannarla, anche in via equitativa, al risarcimento dei danni patiti dagli attori, considerando che l’incresciosa perdita e assenza dei bagagli si è protratta per l’intero soggiorno in terra straniera e ripetuta anche al rientro in Italia, con condanna della medesima compagnia alle spese sostenute per le esigenze primarie durante la settimana di soggiorno in Russia. Il tutto da quantificarsi nei limiti di € 2.564,00. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano: 1) il 24.5.2006, prenotavano presso l’Agenzia Sempronia Travel” di Caserta, un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana da trascorrere in Russa, a S. Pietroburgo e Mosca, nel periodo dal 13.8.2006 al 20.8.2006. Nel pacchetto, acquistato al prezzo di € 3.180,00; erano compresi due voli XXXXX (Napoli-Milano e Milano-S.Pietroburgo) del 13.8.06, pernottamenti nelle città da visitare e due voli di ritorno (Mosca-Milano e Milano-Napoli) del 20.8.06; 2) giunti all’aeroporto di S. Pietroburgo, i coniugi Tizio scoprivano che i loro bagagli erano stati smarriti e, quindi, si recavano presso l’ufficio Lost and Found dove denunciavano lo smarrimento, vedendosi costretti ad acquistare alcuni oggetti necessari per la prima notte di soggiorno in Russia; 3) i bagagli smarriti venivano rinvenuti il 20.8.06, giorno previsto per il rientro in Italia, per cui i coniugi Tizio, per trascorrere la settimana di ferie avevano acquistato capi di abbigliamento e quant’altro sostenendo un spesa complessiva di € 1.772,52 (pari a rubli 61.152,02); 4) al loro rientro in Italia, gli istanti constatarono che i loro bagagli erano stati nuovamente smarriti e così denunciarono nuovamente lo smarrimento all’aeroporto di Capodichino (NA). Tali bagagli furono rinvenuti il 22.8.2006 e consegnati agli esponenti presso l’aeroporto di Napoli. 5) nel caso di specie non v’è dubbio che agli attori sono derivati notevoli danni e disagi da quantificare secondo equità del giudice adito.
Si costituiva in giudizio l’XXXXX Linee Aeree S.p.A. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all’XXXXX e, per l’effetto, dichiararne l’estromissione dal giudizio; 2) in subordine, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; 3) in via ancor più gradata, circoscrivere il danno alla metà delle spese sostenute. Vinte le spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria tesi, la comparente XXXXX S.p.A. deduceva, tra l’altro: 1) trattandosi di pacchetto turistico acquistato presso l’Agenzia Sempronia Travel , sussiste la carenza di legittimazione passiva di XXXXX, al sensi del D.L. 17.3.1995 n. 111, dove è previsto che qualsivoglia reclamo deve essere indirizzato all’organizzatore del viaggio o al tour operator; 2) la convenzione di Montreal stabilisce che nel trasporto aereo di bagagli, sia registrati che a mano, la responsabilità del vettore in caso di deterioramento, distruzione o perdita e limitata a 1.000,00 DSP per passeggero e, dunque, la domanda degli attori è esorbitante; 3) il danno risarcibile deve essere commisurato all’effettivo nocumento che il viaggiatore ha subito ed è tenuto a provare e, comunque, pur sempre nei limiti del valore massimo prescritto; 4) il vettore non è responsabile per danni indiretti non patrimoniali.
Nessun mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve ricordarsi che le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo prevedono, tra l’altro: a) si attribuisce al vettore la facoltà di rifiutare il trasporto di qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma o natura, senza prevedere una decurtazione del prezzo del viaggio; b) si prevede che il bagaglio registrato, quando il vettore ritenga impossibile trasportarlo sullo stesso aeromobile del passeggero, venga imbarcato su un volo successivo, purché vi sia disponibilità di carico; c) si ammette il trasporto del bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei regolamenti del vettore; d) si prevede che l’accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; e) si presume che, in tutti i casi di danno al bagaglio registrato, se la persona avente diritto alla riconsegna non contesti l’irregolarità al vettore, il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; a tal fine, la contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all’atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire; f) si prevede che qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona e/o al bagaglio non registrato, si prescriva nel termine di sei mesi dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
Per altro verso, deve osservarsi che il richiamo di parte convenuta al D.Lgs. 17.3.1995 n. 111, sulla base del quale sussisterebbe la carenza di legittimazione passiva di essa XXXXX S.p.A. e, dunque, andrebbe dichiarata l’estromissione dal giudizio della stessa, è palesemente inconsistente e pretestuoso.
Invero, la disciplina di cui al citato D.Lgs 111/95 concerne la specificazione dei termini e le condizioni da seguire nella vendita di pacchetti turistici ed attiene esclusivamente al rapporto tra il consumatore (turista) e l’organizzazione (tour operator) e venditore (Agenzia di Viaggi), senza alcun minimo riferimento al vettore che, in tutti i casi assume, nei confronti del viaggiatore, gli obblighi tipici del modo e del mezzo di trasporto previsto ed utilizzato.
A titolo esemplificativo, è appena il caso di ricordare che l’art. 7 del medesimo D.Lgs, statuisce che: 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 12.
Come si può agevolmente rilevare, nulla è detto a proposito del ruolo del vettore il quale, sul piano sostanziale, pur essendo legato da un negozio interno, tra esso ed il tour operator, deve comunque rispondere nei confronti del turista in tutti i casi nei quali a questi derivino complicanze ascrivibili esclusivamente a responsabilità diretta del medesimo vettore.
Sicché, l’eccezione sulla carenza di legittimazione passiva di essa XXXXX S.p.A. va rigettata perché infondata e pretestuosa.
Nel merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della loro permanenza in Russia non hanno potuto disporre dei propri bagagli perché smarriti ed è parimenti indubbio che gli stessi siano stati costretti all’acquisto di abbigliamento, biancheria intima e quant’altro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per la loro permanenza in terra straniera.
Atteso, quindi, che nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, mentre nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri/istanti in tali limiti.
Va anche detto che il DSP (diritto speciale di prelievo) è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell’oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP.
Pertanto, tenuto conto che le somme sborsate dagli istanti, per gli acquisti in parola, ammontano a complessivi € 1.772,52, deve dedursi che tale somma corrisponde a DSP 2.085,32.
Da ciò, tenuto conto della somma massima di indennizzo, di 1.000 DSP per passeggero, applicabile nei soli casi perdita totale; considerato che i bagagli degli attori sono stati comunque, seppur con notevole ritardo, rinvenuti e ad essi consegnati, il decidente ritiene equa la quantificazione del danno di che trattasi, ex art. 1226 c.c., in complessivi DSP 1.000,00, pari ad Euro 850,00.
Consegue che la XXXXX Linee Aeree , in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro 850,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio e Mevia , contro la XXXXX Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
– Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna la XXXXX Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizio e Mevia , in solido tra loro, della somma di € 850,00, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € 560,00, di cui € 200,00 per diritti, € 220,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore per essi costituito;
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 11 Aprile 2007
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.