Di recente, la Corte di Cassazione si è occupata di una questione piuttosto complessa riguardante la tutela del diritto d’autore quando ha per oggetto un software.
La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 581 del 12 gennaio 2007, ha stabilito che basta un minimo apporto creativo basato anche su conoscenze di programmi già in circolazione perché un software sia un’opera creativa dell’ingegno protetta dalla legge sul diritto d’autore.
In particolare, la Corte ha evidenziato come nell’ambito del diritto d’autore non rientri solo il prodotto nuovo ed originale, ma anche una modalità nuova ed originale di presentazione del medesimo prodotto.
Infatti, si afferma che “tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano un’architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali, ma ciò non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico”.
Proprio con riferimento al softwar, la Cassazione compie due importanti precisazioni:
1) la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti;
2) la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.