Con la Legge 30/2003 il c.d. lavoro interinale viene sostituito dal termine somministrazione di lavoro.
Con la somministrazione di lavoro si instaura un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:
1. il somministratore;
2. l’utilizzatore;
3. il lavoratore.
Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
Non tutte le imprese possono svolgere attività di fornitura di somministrazione di lavoro; la legge prevede, infatti, che le agenzie che intendono dedicarsi a tale attività debbano possedere determinati requisiti economici, avere come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo l’attività di somministrazione e ottenere l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro. L’autorizzazione è subordinata alla presenza di un capitale sociale di almeno € 600.000,00 e alla prestazione di una cauzione di € 350.000,00 a garanzia del pagamento dei crediti dei dipendenti.
Le agenzie autorizzate vengono iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale possono venire cancellate qualora non svolgano correttamente l’attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.
Attenzione: è fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di pretendere qualunque somma di denaro dal lavoratore in ragione della propria attività, ad eccezione di specifici servizi offerti o rivolti a particolari categorie di lavoratori altamente professionalizzate che possono essere previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali.
In altre parole, l’inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati o accreditati deve essere assolutamente gratuito.
La somministrazione di lavoro conclusa tra il somministratore e il lavoratore può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel contratto a tempo determinato la durata corrisponde a quella della missione da svolgere presso l’impresa utilizzatrice. Nel contratto a tempo indeterminato il lavoratore, nei periodi in cui non svolge nessuna missione, resta a disposizione del datore di lavoro e percepisce un’indennità di disponibilità.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Eventuali limiti quantitativi possono essere determinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per le attività elencate all’art. 20 della Legge 30/2003.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, è in ogni caso vietato:
1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
2. per le mansioni, individuate dai contratti collettivi, il cui svolgimento può rappresentare pericolo per la sicurezza del lavoratore o di altri soggetti;
3. per le imprese che abbiano effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura;
4. per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura;
5. per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:
1. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2. il numero di lavoratori da somministrare;
3. i motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di ricorso alla somministrazione di lavoro;
4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
6. le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento presso l’impresa utilizzatrice;
7. il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
8. l’assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
9. l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore;
10. l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
11. l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
La lettera di assegnazione ad ogni singola missione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni di cui sopra. Nell’indicare tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
Inoltre, in mancanza di forma scritta con indicazione di quanto citato alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra elencate, il contratto è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Per i contratti a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è disciplinato dalla normativa generale dei rapporti di lavoro e dalle leggi speciali, mentre per i contratti a termine, per quanto compatibile, si applica la nuova disciplina del lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001.
Il lavoratore, anche se assunto dall’agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall’impresa stessa per l’esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest’ultima. Il lavoratore, inoltre, deve osservare tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate all’impresa utilizzatrice. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto di svolgere la sua attività per l’intera durata della missione, salvo che non sia stato superato il periodo di prova o che sussista una giusta causa di licenziamento.
Durante il periodo di disponibilità, il lavoratore assunto a tempo indeterminato deve essere reperibile, in modo da poter svolgere le missioni che l’impresa fornitrice gli richieda. Il rifiuto ingiustificato dell’assegnazione ad una missione può comportare il licenziamento.
Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.
Quando assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha inoltre diritto a percepire un’indennità di disponibilità per il periodo in cui non svolge alcuna missione. Tale indennità è stabilita in base alla previsione del contratto collettivo per le imprese fornitrici, divisibili in quote orarie che si ottengono dividendo detto importo per 173; la misura minima di tale indennità è comunque prevista con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eventualmente ridotta proporzionalmente se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per favorire interventi formativi a favore dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, la legge prevede che le imprese fornitrici siano tenute a versare il 4% delle retribuzioni corrisposte agli stessi lavoratori in un fondo costituito presso il Ministero del Lavoro; per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, invece, le agenzie di lavoro autorizzate devono versare un 4% della retribuzione per l’integrazione del reddito durante i periodi di inattività e per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
L’impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista. Quest’ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall’impresa utilizzatrice, la quale è responsabile delle violazioni delle norme di legge e di contratto collettivo in materia antinfortunistica.
Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l’impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Godono inoltre di uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall’orario di lavoro in locali messi a disposizione dall’impresa fornitrice.