L’art. 70 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione a decorrere dal 30 giugno 1999 dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall’INA, per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro. Dalla stessa data è cessato l’obbligo di contribuzione ai predetti fondi e le disponibilità economiche dovevano essere trasferite al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS in apposita evidenza contabile. Sulla G.U. n. 281 del 30 novembre 2004 è stato pubblicato il decreto interministeriale 28 settembre 2004, n. 285, che ha fissato i criteri attuativi dell’art. 70 della legge n. 144 del 1999.
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto interministeriale ha disposto il trasferimento dall’INA S.p.A. all’INPS delle posizioni e delle relative disponibilità economiche riguardanti sei fondi:
1. Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria;
2. Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;
4. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti di studi professionali;
5. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;
6. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori.
Emiliana Matrone
INPS
Circolare 16.3.2006 n° 45
di consulenza legale info
OGGETTO:
Articolo 70 della legge n. 144 del 1999: soppressione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall’INA e trasferimento all’INPS dell’obbligo di liquidazione delle prestazioni da essi erogate.
1. Premessa
L’art. 70 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione a decorrere dal 30 giugno 1999 dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall’INA, per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro. Dalla stessa data è cessato l’obbligo di contribuzione ai predetti fondi e le disponibilità economiche dovevano essere trasferite al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS in apposita evidenza contabile.
Lo stesso articolo 70 demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) la determinazione di modalità e criteri per l’attuazione dello stesso articolo.
Sulla G.U. n. 281 del 30 novembre 2004 è stato pubblicato il decreto interministeriale 28 settembre 2004, n. 285, che ha fissato i criteri attuativi dell’art. 70 della legge n. 144 del 1999.
L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto interministeriale ha disposto il trasferimento dall’INA S.p.A. all’INPS delle posizioni e delle relative disponibilità economiche riguardanti sei fondi:
1. Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria;
2. Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;
4. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti di studi professionali;
5. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;
6. Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori.
2. Prestazioni e destinatari
L’articolo 1, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che la liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi è effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti.
Pertanto, la liquidazione del conto individuale avviene sulla base del regolamento del 31 luglio 1938 e della convenzione ad esso collegata, emanato ai sensi dell’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria sottoscritto il 5 agosto 1937 e pubblicato sulla G.U. 4 settembre 1937, n. 206.
I lavoratori interessati sono tutti i destinatari del predetto contratto collettivo in favore dei quali le aziende erano tenute annualmente al versamento di un contributo specifico e hanno diritto, a domanda, alla liquidazione del conto individuale in unica soluzione. In caso di premorienza possono richiedere la liquidazione del conto individuale gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro il 4° grado.
Secondo la disciplina contenuta nel citato regolamento, il diritto alla liquidazione si acquisiva (articolo 7), previa cessazione del rapporto di lavoro:
· al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;
· al 55° anno di età per gli uomini e al 50° anno di età per le donne, qualora concorra il requisito dell’occupazione, anche non continuativa presso aziende industriali, artigiane, cooperative o similari, per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.
Il medesimo articolo 7, al comma 5, stabilisce dei casi di possibile anticipazione della liquidazione del conto individuale, rispetto ai termini appena illustrati, tra i quali al punto 4) è indicata l’ipotesi in cui siano decorsi due anni dall’ultimo versamento del contributo obbligatorio.
In considerazione della soppressione dei predetti fondi, a partire dal 1999, per ciascuno degli iscritti sono decorsi due anni dall’ultimo versamento. Pertanto, tutti i titolari, a partire dal 30 giugno 2001, hanno i requisiti necessari per la liquidazione del conto individuale, fermo restando l’obbligo di presentazione della domanda, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo 7.
3. Misura della prestazione
L’importo lordo della prestazione si determina capitalizzando i contributi versati ad un tasso di rendimento composto del 4,25 per cento fino al 30 giugno 1999. Per il periodo successivo, il rendimento è pari al tasso d’interesse legale fino alla maturazione del diritto alla liquidazione della prestazione, definitivamente acquisito con il trasferimento delle disponibilità economiche dall’INA all’INPS.
4. Definizione delle domande
La domanda di richiesta della liquidazione del conto individuale deve essere presentata presso la Sede dell’INPS territorialmente competente e redatta sull’apposito modulo (allegato 1), sottoscritto dal richiedente, completo di uno o più modelli (allegato 2) compilati e sottoscritti dall’azienda o dalle aziende che hanno versato i contributi previsti sul conto individuale.
Le domande, complete di tutti i dati, devono essere inoltrate alla Direzione Centrale delle Prestazioni con cadenza mensile, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La liquidazione delle prestazioni in argomento verrà effettuata presso la medesima Direzione Centrale.
Ai soggetti già titolari di pensione erogata dall’Istituto, l’importo verrà erogato insieme alla mensilità di pensione.
A coloro che non sono pensionati, ovvero sono titolari di una pensione non erogata dall’Istituto, il pagamento della prestazione verrà effettuato dalla Sede Provinciale INPS competente (che potrà comunque ripartire, se lo riterrà opportuno, i pagamenti tra le strutture subprovinciali), sulla base del domicilio dell’interessato.
Al riguardo, ciascuna Sede provinciale riceverà un file excel completo di Cognome, Nome, Data di nascita e Codice Fiscale dell’interessato, nonché dei dati relativi alla liquidazione (importo lordo, aliquota Irpef, importo netto) e imputerà all’atto dell’erogazione della prestazione i conti istituiti con il messaggio della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio n. 40920 del 15 dicembre 2005.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del CUD e del modello 770.
5. Procedure
Relativamente alle liquidazioni effettuate nei confronti dei pensionati dell’Istituto, con l’estrazione della rata mensile, sul segmento GP8 del data base delle pensioni vengono effettuate le seguenti operazioni:
– il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria viene registrato con codice 535 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
– il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali viene registrato con codice 542 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
– il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati viene registrato con codice 543 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
– il conguaglio lordo per le liquidazioni relative ai Fondi di accantonamento viene registrato con codice 544 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
– il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
– l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
– l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato con codice 545 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
– l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3ETRANOIRP;
– l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3EIRPIML.
Con il pagamento del conguaglio viene inviata ai pensionati la comunicazione dei dati di dettaglio della rata mensile tramite gli enti pagatori.
I conguagli possono essere visualizzati con la procedura ARTE.
Il Direttore Generale
Crecco