1. essere privo di lavoro;
2. immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
3. immediatamente disponibile a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione proposto dal Centro per l’Impiego.
In altre parole, lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al competente Centro per l’Impiego, e dichiara (utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi percepisce un reddito da lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è fissato per l’anno 2006 in € 7.500 lordi per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilato, € 4.500 lordi per lavoro autonomo e € 10.633 lordi per i disabili. Per il 2007 i limiti per il lavoro dipendente sono stati portati a € 8.000 lordi, mentre per il lavoro autonomo a € 4.800 lordi, per i disabili, invece, a € 10.845.66 lordi.
Le liste di collocamento ordinario sono state sostituite dall’Anagrafe del Lavoro. Per l’iscrizione all’Anagrafe occorre:
1. presentarsi, con un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale, al centro per l’impiego competente per l’area nella quale si ha il domicilio (è opportuno portare anche copia del contratto di assunzione e lettera di licenziamento/dimissioni relativi all’ultimo periodo di lavoro; per gli stranieri è necessario anche il permesso di soggiorno in corso di validità e uno stabile riferimento sul territorio provinciale);
2. dichiarare l’immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa (il modello viene fornito dal centro per l’impiego – per il minorenne la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta da uno dei genitori);
3. compilare la scheda anagrafica e professionale (che viene fornita dal centro per l’impiego) con l’assistenza degli operatori del centro.
Il centro per l’impiego rilascia soltanto la ricevuta attestante l’avvenuta dichiarazione dell’immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa.
Non è più previsto, infatti, il rilascio del tesserino mod. C/1 (il tesserino di disoccupazione che, in passato, doveva essere “timbrato” alle scadenze previste).
Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità.
Coloro che non presenteranno la dichiarazione di immediata disponibilità non potranno avere lo stato di disoccupazione.
È necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per percepire l’indennità di disoccupazione.
Il Centro per l’impiego potrà convocare per colloqui di orientamento ed offrire i seguenti interventi personalizzati:
1. proposta di inserimento lavorativo;
2. proposta di formazione e/o di riqualificazione professionale;
3. altra misura che favorisca l’integrazione professionale.
Per poter dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente un’autocertificazione, così come previsto dall’art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo n.181/2000, così come modificato dal Dlgs. 297/02.
Attenzione: è importante ricordare la data in cui è stata resa al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa perché, in caso di richiesta di indennità di disoccupazione da presentare all’INPS, tale data dovrà essere indicata sul modello di autocertificazione.
Lo stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali (cioè mesi di 30 giorni) e non più in giorni. I periodi fino a 15 giorni all’interno di un unico mese non si contano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero (per es. se in un mese lavoro 15 giorni o meno di 15 giorni, maturo tutto il mese di disoccupazione. Se invece lavoro 16 o più giorni, l’intero mese non sarà calcolato ai fini dell’anzianità di disoccupazione).
Lo stato di disoccupazione si conserva rispettando gli impegni assunti con il Centro per l’impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività lavorativa non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Lo stato di disoccupazione viene sospeso (quindi non si perde, ma non aumenta né diminuisce) nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani; per giovani si intende la fascia di età compresa fra i 18 e 25 anni se diplomati, 29 se con diploma universitario di laurea).
Lo stato di disoccupazione si perde nei seguenti casi:
1. se non ci si presenta, salvo casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di limitazione per legge della mobilità personale), alle convocazioni del Centro per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi.
2. se si rifiuta, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro (vedi sotto) a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 km dal domicilio (o più di 15 km se non è raggiungibile con mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.
3. se si percepisce un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. In caso di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani), si applica la regola della sospensione di cui al punto c.
4. Se, a seguito di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (cd. “aste”), non ci si presenta alla prova di idoneità o si rifiuta l’assunzione, in entrambi i casi senza giustificato motivo. In tali casi non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi.
In proposito, un’offerta di lavoro è congrua:
1. Se la persona è disoccupata è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità del lavoratore e la cui retribuzione non sia inferiore del 10% rispetto a quella percepita prima di diventare disoccupato (15% dopo sei mesi di disoccupazione).
2. Se la persona è inoccupata (cioè non ha mai lavorato prima) è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione professionale.