TAR Napoli, Sez. I, 21 giugno 2006 / 21 settembre 2006, n. 8205
F A T T O
Con ricorso notificato il 30/5/2002, la Polisanitaria I. – nella dedot-ta qualità di titolare di una struttura sanitaria operante in regime di ac-creditamento temporaneo per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini e radioterapia – proponeva le domande in epigrafe avver-so gli atti con i quali la A.s.l. di Caserta 2 ha contestato il superamento nei mesi di novembre e dicembre 2001 della capacità operativa massi-ma fissata con la delibera n. 1610/99.
La A.s.l. si costituiva in giudizio, resistendo alle pretese avverse.
La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 3090 del 19/6/2002.
D I R I T T O
1. Nel merito la società ricorrente deduce che:
– la nota impugnata sarebbe emanata da soggetto incompetente;
– il diritto al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate non potrebbe essere degradato ad interesse legittimo;
– sarebbe da escludere la fissazione di un limite alla remunerazione di prestazioni comunque eseguite, atteso anche il valore programmatorio delle norme in materia;
– la nota impugnata sarebbe in contrasto con le delibere regionali che disciplinano i carichi di lavoro delle strutture provvisoriamente accredita-te tenendo conto per la determinazione del “monte ore” anche del perso-nale tecnico, per cui la propria capacità operativa massima si ragguaglie-rebbe a 398.832 minuti annui;
– in ogni caso la A.s.l. si sarebbe avvantaggiata delle prestazioni rese dal-la ricorrente per cui dovrebbe risponderne a titolo arricchimento senza giusta causa.
1.1. Preliminarmente la difesa della A.s.l. resistente eccepisce la tardività dell’impugnativa proposta contro la delibera n. 1610 del 1999, recante la fissazione della capacità operativa massima della ricorrente. Tale deter-minazione, infatti, sarebbe espressamente richiamata nella precedente nota prot. n. 13205 del 16/10/2000 (prodotta dalla stessa ricorrente), a suo tempo impugnata (unitamente alla citata delibera n. 1610) con un pregresso ricorso, già respinto da questo Tribunale amministrativo con la sentenza n. 3676 del 2002.
L’eccezione è fondata.
L’impugnativa della delibera in questione è irricevibile in quanto propo-sta oltre il termine di decadenza per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale (secondo quanto risulta anche dalla indicata sentenza n. 3676/02, pronunciata tra le stesse parti).
1.2. Sotto altro profilo la difesa della A.s.l. resistente evidenzia che, per il resto, l’impugnativa sarebbe inammissibile, in quanto la nota concernen-te il superamento della capacità operativa nei mesi di novembre e dicem-bre 2001 avrebbe un carattere meramente esecutivo della pregressa de-terminazione.
Al riguardo giova premettere che, con la delibera di Giunta regionale n. 377 del 3/2/1998, nella fase di avvio del nuovo sistema di accreditamento ed in attesa dell’attuazione dell’accreditamento istituzionale, veniva pre-visto che i carichi di lavoro massimi erogabili da ciascuna struttura fosse-ro parametrati alle dotazioni di mezzi e di personale posseduti alla data del 31/12/1997.
La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che:
– è ammessa la possibilità in astratto che un Centro, già provvisoriamente accreditato, si ristrutturi e conseguentemente chieda di erogare prestazio-ni aggiuntive rispetto a quelle che avrebbe potuto erogare sulla base della dotazione autocertificata alla data 31 dicembre 1997;
– la complessiva razionalità ed organicità del sistema del servizio sanita-rio regionale non può consentire tuttavia alcun automatismo nella valuta-zione delle iniziative private rivolte all’ampliamento, ristrutturazione e potenziamento delle dotazioni organiche e strutturali degli enti provviso-riamente accreditati;
– è necessario un provvedimento dell’amministrazione competente che prenda atto dell’intervenuta trasformazione e ne valuti la compatibilità con la programmazione sanitaria, con effetti a valere, in ipotesi di ap-prezzamento positivo, con decorrenza dall’anno finanziario successivo.
Sulla base di questi principi, è successivamente sopravvenuta la delibera di Giunta regionale n. 1270 del 2003, concernente il riconoscimento, a determinate condizioni, delle prestazioni erogate in eccedenza alle capa-cità operative massime possedute e documentate alla data del 31/12/1997.
Orbene, la spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un o-peratore accreditato può essere posta a carico del servizio sanitario re-gionale nei limiti della capacità operativa determinata dall’amministrazione.
La contestazione in ordine al superamento della c.o.m. è priva di conte-nuti autoritativi o discrezionali, ma è meramente esecutiva e vincolata all’applicazione dei provvedimenti emanati e rimasti inoppugnati.
E’ da soggiungere inoltre che il diniego di pagamento (o il recupero delle somme indebitamente corrisposte) costituisce, per la pubblica ammini-strazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all’esigenza di riservare l’effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate.
Peraltro, il superamento della capacità operativa effettivamente possedu-ta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall’operatore oltre i limiti definiti non danno alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale.
Alla luce di tali considerazioni l’impugnativa della nota n. 635/02 e le ulteriori domande proposte dalla ricorrente si palesano inammissibili.
2. Le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’irricevibilità dell’impugnativa proposta contro la delibera n. 1610/99 e, per il resto, dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 5970/02.
Condanna la Polisanitaria Iodice s.a.s. al pagamento, in favore della A.s.l. di Caserta 2, delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento,-).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrati-va.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2006, con l’intervento dei signori:
Omissis