Con l’istanza di interpello n. 37 del 1 settembre 2008 il Ministero del Lavoro, Salute e Previdenza Sociale afferma che in tema di contratto di lavoro intermittente l’autonomia collettiva ha un potere integrativo/ampliativo in relazione ai periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, ma non certo effetto preclusivo rispetto all’accesso a detta tipologia di lavoro.
Emiliana Matrone
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
INTERPELLO 1 settembre 2008, n. 37
Prot. 25/I/0011605
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – casi di ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 – clausole contrattuali che escludono il ricorso all’istituto – legittimità.
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 456
00145 Roma
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla legittimità delle clausole contrattuali con le quali si esclude l’applicazione del contratto di lavoro intermittente a determinati comparti come avviene, ad esempio, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotramvieri ed internavigatori.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si espone quanto segue.
L’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni lavorative aventi carattere discontinuo e saltuario, demandando ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale la concreta individuazione delle specifiche esigenze per ogni settore.
Ciò significa, come chiarito da questo Ministero con circ. n. 4/2005 – circolare da considerarsi ad oggi totalmente confermata – che i contratti collettivi di categoria sono chiamati ad individuare le condizioni in presenza delle quali risulta possibile utilizzare tale tipologia contrattuale.
In assenza di previsioni contrattuali in ordine alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto, secondo quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha individuato i “casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente” mediante il D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2357/1923 (mantenuto in vigore dal D.L. n. 112/2008 come convertito dalla L. n. 133/2008).
In tale quadro regolatorio va tuttavia sottolineato che, rispetto alle ipotesi soggettive di ricorso al contratto e all’individuazione dei periodi predeterminati di cui, rispettivamente, agli artt. 34, comma 2 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, l’autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ampliativo ma non già preclusivo. Ai sensi dell’art. 34, infatti, il contratto di lavoro intermittente può, “in ogni caso”, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati mentre, nelle ipotesi di cui all’art. 37 (“prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) alla contrattazione collettiva è demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi predeterminati”.
Il Direttore Generale
PAOLO PENNESI