La L. 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) all’art. 1, comma 1, ha affermato che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza , previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito , difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 Cost…
Analogamente ad altre regioni, in applicazione del sistema integrato delineato dalla L. n. 328 del 2000, la regione Campania, con la L. 19 febbraio 2004, n. 2 (istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), ha previsto che ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella regione, con reddito annuo inferiore ad Euro 5000,00, è assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale; tale reddito, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 350,00 Euro mensili per nucleo familiare e in specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo dei singoli componenti (art. 2, commi 1 e 2; art. 3, comma 1).
La legge regionale prevede esplicitamente che si tratta di una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale l’art. 1, comma 1) e che, in particolare, hanno diritto all’erogazione monetaria, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti che, ricorrendo le condizioni previste, “ne fanno richiesta” (art. 3, comma 1). Si configura, dunque, un diritto soggettivo che trova la sua fonte direttamente nella legge e non presuppone alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, alla quale si richiede, esclusivamente, la verifica delle condizioni reddituali – in base a modalità generali di calcolo del reddito fissate da apposito regolamento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta – e la selezione degli aventi diritto, da parte dei Comuni, sulla base delle domande ricevute (art. 3, comma 3, e art. 6, comma 1).
Sulla scorta di tanto le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 09 agosto 2010 n. 18480, affermano che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sulla esistenza del diritto e sulla spettanza del beneficio in parola.
Peraltro, in base alla L.R. n. 2 del 2004, art. 3, comma 1 hanno diritto all’erogazione monetaria di cui alreddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche, che ne fanno richiesta, con un reddito annuo inferiore ad Euro 5000,00; la medesima erogazione spetta nel limite fissato dall’art. 2, comma 2, della stessa legge, cioee sino a 350,00 Euro mensili per nucleo familiare, mentre i diversi interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo – che ugualmente compongono il reddito dicittadinanza spettano senza limiti di numero per nucleo familiare. La previsione normativa è inequivoca nel riconoscere il diritto a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni prescritte, ne facciano richiesta, sicché l’intervento successivo della pubblica amministrazione secondo le ripartizioni di competenza, anche territoriale, stabilite dall’art. 4 e segg. della stessa legge – è diretto alla sola ricognizione e verifica della sussistenza delle predette condizioni, cioè, per quanto riguardo l’erogazione monetaria, alla verifica della entità del reddito secondo i parametri fissati, ai sensi dell’art. 4, comma 3, da apposito regolamento del Consiglio regionale (la cui potestà regolamentare, al riguardo, è appunto limitata alla individuazione dei criteri di utilizzo degli indicatori economici ai fini della fissazione del limite reddituale).
Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni Unite soggiungono che, una volta accertato il non superamento del limite di reddito, la prestazione economica spetta a tutti gli aventi diritto, fra i quali devono essere suddivise le risorse disponibili, derivando dunque la efficacia dell’intervento sociale, esclusivamente, dalla scelta specifica in ordine all’entità delle spesa pubblica da destinare al sostegno contro la povertà e l’esclusione (che costituisce la finalità dell’intervento ai sensi dell’art. 2 della legge regionale).
Ma ciò che maggiormente interessa è il fatto che, per le Sezioni Unite, “non trova giustificazione la destinazione delle risorse mediante attribuzione dell’intero importo nel tetto massimo di 350,00 Euro mensili ad alcuni soltanto degli aventi diritto, secondo il minor reddito, con esclusione degli altri, secondo la distinzione fra “domande ammesse e finanziate” e “domande ammesse e non finanziate” adottata, in modo illegittimo, dalle amministrazioni”.
Emiliana Matrone