Anteriormente al 1° settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, al trattamento pensionistico dei lavoratori marittimi provvedeva la Cassa Nazionale di Previdenza Marinara – CNPM – attraverso le due Gestioni nelle quali si articolava: la Gestione marittimi e la Gestione Speciale.
Alla Gestione marittimi, in virtà dell’art. 4 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, erano, tra gli altri, obbligatoriamente iscritti: le categorie del personale navigante, di nazionalità italiana o straniera, che compongono l’equipaggio delle navi italiane munite di carte di bordo, compresi i lavoratori marittimi delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato; i piloti imbarcati su galleggianti addetti al servizio dei porti e nelle rade; i marittimi di prima e seconda categoria imbarcati sulle navi munite di licenza, definite minori dall’art. 136 del codice della navigazione e aventi le caratteristiche di cui all’art. 1287 del codice della navigazione.
Alla Gestione Speciale, in virtù dell’art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, erano obbligatoriamente iscritti gli appartenenti al personale addetto ai servizi amministrativi e allo stato maggiore navigante dipendenti, in ruolo organico, dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale (PIN) e da aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati dallo Stato, postali o commerciali. In base allo stesso art. 58 della legge n. 658/1967, potevano, inoltre, essere iscritti alla Gestione speciale i dipendenti dalle aziende di navigazione non sovvenzionate dallo Stato che avessero stipulato con la CNPM apposita convenzione e i dipendenti degli enti che, riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, come enti ausiliari dell’armamento, avessero stipulato con la CNPM apposita convenzione.
La CNPM, sorta ad opera del RDL 19 agosto 1938, n. 1560, dalla fusione di preesistenti enti, eretta ente morale con personalità di diritto pubblico e amministrata dall’INPS, ha operato fino al 31 agosto 1984 svolgendo i seguenti compiti:
dalla istituzione al 31 agosto 1967, in applicazione di varie leggi trasfuse poi nel TU approvato con il DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, ha provveduto a erogare in favore dei lavoratori marittimi i trattamenti pensionistici per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) realizzando una forma di previdenza sostitutiva di quella dell’AGO;
dal 1° settembre 1967 al 31 agosto 1984, ha continuato a gestire i trattamenti pensionistici dei marittimi con alcuni significativi mutamenti. Infatti, in base alle modifiche apportate alle preesistenti disposizioni dalle norme sul riordino della previdenza marinara contenute nella legge 26 luglio 1967, n. 658, durante questo periodo, le prestazioni a carico della CNPM, salvo che in talune ipotesi espressamente previste, hanno assunto il carattere di trattamento integrativo, anziché sostitutivo, di quello spettante ai marittimi in applicazione delle norme dell’AGO.
Con la legge 26 luglio 1984, n. 413, concernente il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, la CNPM è stata soppressa e al trattamento pensionistico dei marittimi provvede direttamente il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’INPS.
Dunque, i marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni AGO.
Destinatari delle norme della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono i lavoratori già iscritti alla Gestione marittimi e quelli già iscritti alla Gestione speciale della soppressa CNPM, nonché i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale o che secondo la normativa precedentemente in vigore avrebbero avuto titolo a essere iscritti all’una o all’altra Gestione.