TAR Campania, Napoli, Sentenza 17/11/2010 n. 25193
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da:
XX ZZZ, rappresentata e difesa dall’avv. Emiliana Matrone, con domicilio eletto presso Emiliana Matrone in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;
contro
Comune di Scafati;
per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 7807/2009 relativa al ricorso n. 2401/2009
proposto da XX ZZZ contro il Comune di Scafati
Vista la sentenza n. 7807/2009, con cui questa Sezione ha deciso il ricorso n. 2401/2009, proposto da XX ZZZ contro il Comune di Scafati;
Vista l’istanza di correzione di errore materiale del 2/02/2010;
Visto che con l’istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che nel dispositivo della pronunzia veniva indicato il Comune di Napoli anziché il Comune di Scafati, quale parte soccombente tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 93 commi 2 e 3 del R.D. 1907/1942
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza depositata in data 2 febbraio 2010 XX ZZZ ha richiesto la correzione di errori materiali riscontrati nella sentenza del Tar Napoli n. 7807/2009, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 2401/2009, facendo rilevare in particolare che nel dispositivo della pronunzia veniva indicato il Comune di Napoli, anziché il Comune di Scafati, quale parte soccombente tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di essa ricorrente.
Con ordinanza n. 157/2010 questa Sezione, rilevando che l’istanza medesima non era stata notificata al Comune di Scafati e che pertanto occorreva instaurare il contraddittorio sulla stessa, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 93 R.D. n. 642 del 1907, ordinava di provvedere alla suddetta notifica, rinviando all’udienza camerale del 31/03/2010.
All’esito di tale udienza il Collegio, rilevato che il Comune di Scafati, non costituito nel giudizio di merito, non si era costituito neppure a seguito della notifica dell’istanza della correzione dell’errore materiale e che pertanto in mancanza del suo consenso sulla predetta istanza, occorreva rinviare all’udienza pubblica ai fini della decisione con sentenza sulla predetta istanza, con ordinanza n. 263/2010, rinviava all’udienza pubblica del 23 giungo 2010, successivamente rinviata all’udienza del 27 ottobre 2010.
In rito deve osservarsi che la citata ordinanza, con cui si è disposta la decisione a mezzo sentenza, è anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, per cui deve farsi applicazione non del vigente art. 86 comma 2 del codice del processo amministrativo ma dell’art. 93 comma 2 del regolamento di procedura n. 642 del 1907, in forza del quale, nell’ipotesi di mancato consenso delle parti sull’istanza di correzione di errore materiale il rito da seguire è quello ordinario ( cfr Consiglio Stato , sez. IV, 11 febbraio 2003 , n. 739 Consiglio Stato , sez. IV, 11 febbraio 2003 , n. 739, secondo cui il consenso delle parti è presupposto per la correzione con procedimento in camera di consiglio, dovendo altrimenti provvedersi col rito ordinario) e nell’ipotesi di specie l’istanza di correzione di errore materiale verte su sentenza emessa all’esito di rito ordinario, in udienza pubblica, per cui la correzione deve essere disposta a mezzo sentenza.
L’istanza di correzione deve essere accolta in quanto nel dispositivo della citata sentenza 7807/2009 la parte resistente, tenuta al pagamento della spese processuali nei confronti della ricorrente è stata erroneamente indicata nel Comune di Napoli, anziché in quello di Scafati, per cui deve procedersi alla suddetta correzione
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 7807/2009 nel senso di cui in motivazione.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 93 comma 3 R.D. n, 642/1907 e 86, co. 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)