La Corte d’Appello di Bari, con l’Ordinanza 22 settembre 2008, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 2, Cost., del comma 1 bis dell’art. 21 della L. 6 agosto 2008, n. 133, con cui, dopo l’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, è stato inserito l’art. 4 bis (Disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine), secondo cui …
…”Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.
Emiliana Matrone