L’art. 13 del decreto legislativo n. 66 del 2003 stabilisce che “l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
La violazione di tale previsione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
L’illecito amministrativo si realizza quando il lavoratore abbia lavorato per più di 8 ore in media nelle 24.
Per tale violazione trova applicazione l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.