Tar Campania – Sentenza del 11.01.2008 n. 155 – Abusivismo edilizio
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso 12592/2002 proposto da Nicolina V.,
contro
Provincia di Caserta, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la Segreteria del T.A.R., unitamente al procuratore avv. Francesco Ferraiuolo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
per l’annullamento, previa sospensione,
a. del provvedimento prot. 356/URB/SA del 31 luglio 2002, con cui è stata rigettata l’istanza di nomina di commissario ad acta ex lege 1150/42, proposta dalla ricorrente in data 5 luglio 2002, per la riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà;
b. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa; Data per letta la relazione del primo referendario Diego Sabatino nella udienza pubblica del 10 dicembre 2007; Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 12592/2002, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: – di essere proprietaria di un terreno in area ricompresa in zona agricola E del PRG del Comune di Lusciano; – che la detta area, dopo dodici anni dall’approvazione del PRG, aveva conseguito notevoli trasformazioni urbanistiche, anche per effetto del sisma degli anni ’80 e dei condoni edilizi, per cui risultava notevolmente frazionata ed edificata, assumendo così caratteri diversi da quelli tipici dell’area agricola; – che per tali ragioni, la ricorrente chiedeva al Comune di Lusciano di procedere ad una nuova qualificazione dell’area e, non avendo avuto riscontro all’istanza, inoltrava alla Provincia di Caserta una richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ad essa spettanti; – che con l’atto gravato, la Provincia respingeva la detta istanza.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva la parte resistente, Provincia di Caserta, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 10 dicembre 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. Ritiene il Collegio di dover dare prioritario esame alle ragioni di censura di cui al terzo ed al quarto motivo di diritto, motivi nei quali la parte ricorrente lamenta, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 1444 del 1968 e della legge regionale Campania n. 14 del 1982; nonché violazione e falsa applicazione degli art. 25 e 29 della legge 47 del 1985 e degli arti 1 e 2 della legge regionale Campania n. 17 del 1982, con conseguente eccesso di potere. La ragione di doglianza, che può essere sintetizzata in quanto comune ad entrambe le censure, attiene alla circostanza che, essendosi mutate le condizioni fattuali ed edificatorie nell’area di proprietà della ricorrente, l’amministrazione sarebbe tenuta a procedere ad una nuova qualificazione urbanistica dell’area, al fine di rendere omogeneo il legame tra i dettami del DM del 1968 e le previsioni di zona.
2. 1. La doglianza non ha pregio, ed è il frutto di un lettura singolare delle norme e della giurisprudenza invocata.
Occorre rilevare, rimarcando alcuni elementi cardine della legislazione urbanistica, che la funzione di pianificazione ha, in generale, un effetto conformativo dell’attività privata in tema di edilizia. I vari strumenti urbanistici concorrono a delimitare le facoltà private, in un ambito predeterminato e quindi suscettibile di previa conoscenza da parte dell’interessato. In una forzata semplificazione, ma sufficiente in questa sede, si può affermare che tutto l’impianto e lo strumentario urbanistico si svolge in senso discendente, al fine di orientare il comportamento dei singoli consociati. In questa linea, le previsioni sulle caratteristiche di zona, di cui al DM 1444 del 1968 sono elementi che concorrono nella determinazione concreta, ad opera dei Comuni, delle singole aree regolamentate nell’ambito dei singoli PRG.
A questa impostazione di programmazione dell’intervento, sfugge la dinamica dei concreti accadimenti sul territorio, in quanto tale area è governata da altre disposizioni, ed in particolare da quelle sanzionatorie e repressive dell’attività edilizia abusiva, e non ovviamente quelle pianificatorie, che si rivolgono alle opere legittimamente assentite. Va infatti, con evidenza, rimarcato che la conseguenza dello sviluppo edilizio abnorme in una area determinata non è la sanatoria ex post degli interventi illegittimi, ma la loro repressione, con le sanzioni previste dall’ordinamento.
Appare pertanto del tutto singolare l’opzione interpretativa sostenuta dalla parte ricorrente. Per questa, una volta determinatasi in esito a ragioni contingenti una trasformazione dell’area interessata, vi sarebbe addirittura un obbligo giuridico di adattare gli strumenti urbanistici alla situazione di fatto, e non il contrario, ossia un obbligo di intervenire per sanare gli interventi compatibili e sanzionare quelli illegittimi. Vi è quindi, nella lettura data dalla parte ricorrente, una completa pretermissione dell’attività pianificatoria che viene a fungere come constatazione del fatto acquisito, e quindi sostanzialmente inutile.
Ovviamente, la chiarificazione appena operata non intende avere valenza generale. Non possono infatti sottacersi almeno due diverse situazioni.
Per un verso, è pacifico in giurisprudenza che, in determinate ipotesi, lo sviluppo concreto renda inutili le ulteriori previsioni urbanistiche (tipico è il caso dello strumento attuativo reso superfluo della completa urbanizzazione dell’area). Si tratta però sempre di vicende singole in cui diventa palese la sperequazione tra diversi soggetti che vengono a trovarsi nella medesima situazione, e non incidono sulla qualificazione urbanistica dell’area che, come si è appena ricordato, ha funzioni del tutto diverse.
Per altro verso, la mutata situazione di fatto può indurre l’amministrazione a modificare lo strumento urbanistico, ma questa facoltà non crea una situazione giuridica soggettiva tutelabile in capo agli interessati, non crea cioè “un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione più proficua dell’immobile” (da ultimo Consiglio di Stato IV, 31 gennaio 2005, n. 259).
Deve quindi rimarcarsi, e sottolinearsi, come l’ipotesi interpretativa fornita dalla parte ricorrente non abbia alcun fondamento, in quanto la presenza di opere edilizie non legittime in una determinata area non determina l’obbligo di modificare lo strumento urbanistico per adeguarlo agli esiti di fatto, ma impone l’adozione di provvedimenti sanzionatori per ripristinare la legalità violata.
Le censura devono essere necessariamente respinte.
3. Superate le uniche censure di natura sostanziale, possono essere agevolmente affrontate le ulteriori doglianze, di minor spessore argomentativo. Con il primo motivo di diritto, la ricorrente si lamenta della violazione degli art. 7 e 8 della legge sul procedimento, per la mancata partecipazione in contraddittorio agli atti dell’amministrazione.
3. 1. La censura non ha fondamento. In concreto, ed in assenza di riscontri più puntuali, la ricorrente lamenta, nella parte finale del motivo, unicamente il mancato avviso di avvio del procedimento. Occorre tuttavia notare che tale atto non era dovuto, trattandosi di procedimento attivato su iniziativa di parte, e peraltro, come si è visto sopra, a esito dovuto, non essendovi i presupposti per il suo accoglimento. Non vi sono quindi elementi per accogliere la doglianza.
4. Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta violazione degli art. 2 e 3 della legge sul procedimento, per assoluta assenza di motivazione.
4. 1. Il motivo non ha pregio.
Occorre notare come l’amministrazione evidenzi compiutamente nel provvedimento di rigetto le ragioni della sua decisione, ed in particolare evidenzi l’inesistenza di un proprio potere sostitutivo che, essendo di carattere eccezionale, deve trovare espresso riferimento in una norma di legge. Quindi, vertendosi in fatto negativo, era al limite compito della parte ricorrente evidenziare un fatto positivo incompatibile, ossia un appiglio normativo che imponesse all’amministrazione di procedere nel senso dalla stessa voluto. Tuttavia, proprio tale elemento è mancato, come si è visto prima, e quindi la prova del fatto positivo è mancata. Deve quindi ritenersi che l’amministrazione resistente ha adempiuto compiutamente al proprio onere motivazionale, evidenziando le ragioni che l’hanno spinta a non accettare l’istanza, ragioni che sono riassumibili nella inesistenza di un dovere (ed anche di un potere) in tal senso.
5. Con il quinto motivo di diritto, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale n. 17 del 1982; violazione del giusto procedimento. A parere della ricorrente, la Provincia di Caserta avrebbe dovuto considerare il venir meno delle prescrizioni urbanistiche in zona dovuta alla nuova situazione di fatto.
5. 1. La censura è inconferente. L’eventuale rilievo della circostanza di fatto del mutamento della situazione di zona, come anche evidenzia la parte ricorrente, ha rilievo per l’applicazione delle singole prescrizioni, e conduce eventualmente ma non determina gli obbligo di modificare lo strumento urbanistico, come sopra già ampiamente valutato. Nel caso in specie, però, la ricorrente non ha chiesto di rendere inapplicabili nei propri confronti le previsioni vigenti, per cui la doglianza non ha alcun riferimento alla situazione concretamente azionata.
6. Il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 12592/2002;
2. Condanna Nicolina V. a rifondere alla Provincia di Caserta le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.