TAR Lazio Roma, Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 1462
SENTENZA
sul ricorso n. 11416/2002 proposto dal
Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Xxx , Xxxx, Zzz e ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, via del Quirinale n. 26 presso lo studio del primo;
contro
– l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cardi ed elett.te dom.ta in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51 presso lo studio dello stesso;
e nei confronti di
– S. Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ww ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Zara n. 16;
– Società Cooperativa la C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gg ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare n. 14;
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
– degli atti in data 25 ottobre 2002 con i quali l’Azienda resistente ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto “Gara d’appalto mediante pubblico incanto per l’affidamento della gestione triennale del servizio di mensa erogando agli studenti dell’Università degli Studi di Roma Tre presso locale di Via della Vasca navale n. 79 di Roma”, nonché di tutti gli atti e verbali ad essi presupposti, consequenziali o connessi;
NONCHÉ
– per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Consorzio ricorrente per effetto degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Vista la costituzione della Amministrazione resistente e delle controinteressate.
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti alla udienza del 9 gennaio 2008, come da verbale di udienza.
FATTO
Con ricorso n. 11416/2002, notificato e depositato in data 31 ottobre 2002, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
La gara della quale si tratta riguarda l’affidamento della gestione triennale del servizio di mensa per gli studenti dell’Università di Roma Tre bandita con avviso pubblicato in G.U. del 20 aprile 2002 da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In base al bando ed all’art. 2 del Capitolato Speciale di appalto l’avvio del servizio è previsto per il 1 novembre 2002.
In esito alla valutazione del merito dell’offerta il Consorzio nazionale Servizi ha conseguito il punteggio massimo (60 punti) con rilevante scarto rispetto alle imprese classificatesi seconda e terza in tale parziale graduatoria.
Alla seduta della Commissione giudicatrice del 30 luglio 2002 sono state aperte le buste contenenti l’offerta economica e sono stati effettuati i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995 richiamato dal bando e dall’art. 3 del Capitolato Speciale.
Tra i ribassi superiori alla soglia di anomalia, le offerte della Starchef Italia e de La Cascina sono risultate economicamente microscopicamente sproporzionate per difetto rispetto allo stesso progetto tecnico dalle medesime imprese presentato: il ribasso della Starchef Italia del 41% e quello de La cascina del 23,33%.
Queste due imprese si sono classificate rispettivamente prima e seconda nella graduatoria finale, mentre il Consorzio Nazionale Servizi si è classificato al terzo posto.
La Commissione di gara ha quindi richiesto alle menzionate due concorrenti di produrre le giustificazioni dell’offerta nel termine perentorio del 3 settembre 2002.
Dopo una prima produzione di giustificazioni dell’offerta, l’ADISU ha richiesto ulteriori chiarimenti che sono stati forniti entro il 24 settembre 2002.
Successivamente a tale data e fino al 24 ottobre 2002, il Consorzio Nazionale Servizi non è riuscito ad ottenere nessuna notizia sull’esito della gara.
Soltanto il 25 ottobre 2002 il Commissario Straordinario della ADISU ha approvato gli atti di gara ed aggiudicato l’appalto alla Starchef Italia.
Tale provvedimento, tuttavia, non è stato comunicato alle concorrenti fino al 31 ottobre successivo.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D,Lgs. n. 157/1995; violazione e falsa applicazione del bando di gara e del capitolato speciale di appalto; eccesso di potere per manifesta irrazionalità, carenza di istruttoria e di motivazione;
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. n. 68/1999;
– violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 17 L. n. 68/1999.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente e le controinteressate deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 9 gennaio 2008 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare come le valutazioni compiute dalla Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale nelle ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (da ultimo si veda Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3097).
Sotto tale profilo, dalla lettura degli atti e documenti di causa non si evince in alcun modo una manifesta illogicità o insufficiente motivazione della valutazione fornita dalla Amministrazione che dapprima ha richiesto per ben due volte alla aggiudicataria ed alla seconda classificata dei chiarimenti in ordine alla offerta presentata e, successivamente, ha aggiudicato la gara ritenendo il ribasso presentato pienamente giustificato e l’offerta complessivamente non anomala.
Sotto tale profilo, del resto, occorre osservare come il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richieda di regola una motivazione puntuale ed analitica e ciò poiché le giustificazioni presentate dall’offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658).
Quanto, poi, ai motivi aggiunti avanzati dalla parte ricorrente, è sufficiente rilevare come in sede di gara pubblica, il rispetto della normativa a tutela dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68, non necessiti di presentazione di alcuna certificazione allorquando lo stesso risulti attestato mediante dichiarazione sostitutiva.
L’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente relativamente alla aggiudicazione della gara in oggetto importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2008.