Tar Lazio – Sentenza del 03.01.2008 n. 4 – Procedibilità di un ricorso
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. R.G. 12818 del 1990 proposto da P. Rita, nella qualità di vedova di T. Luciano, ex operatore specializzato di esercizio del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,
contro
– Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi a seguito della diffida notificata il 26.5.1990, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, compreso il parere dell’Ufficio di medicina legale del Ministero della sanità del 14.10.1989;
e per il conseguente accertamento
del diritto patrimoniale della ricorrente, quale vedova del de cuius, deceduto il 7.4.1986 ad ottenere l’equo indennizzo, in virtù del riconoscimento della causa di servizio della malattia “collasso cardio-circolatorio, sospetta frattura parete laterale, infarto miocardio acuto”.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero; Visti gli atti tutti di causa; Designato relatore alla pubblica udienza del 6.12.2007 il cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante esponeva che con decreto n. 8112 del 4.4.1990, il Ministero respingeva l’istanza di pensione privilegiata, in conseguenza dell’infermità del defunto marito, tuttavia, omettendo di pronunziarsi sulla richiesta di equo indennizzo.
La ricorrente, pertanto, a seguito del decesso del dipendente, impugnava il silenzio formatosi, deducendo:
– la violazione ed errata applicazione degli artt. 68 del t.u. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e 35 e ss. del D.P.r. 3.5.1957 n. 686 in correlazione al R.D. 5.9.1895 n. 603, col R.D. 1..4.1928 n. 1024 e col D.P.R. 11.2.1961;
– l’eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, di motivazione, di forma e di manifesta ingiustizia, nonché per incompetenza e vizio del procedimento .
L’istante, infatti, lamentava che mentre il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in data 14..11.1987, aveva ritenuto che la patologia, che aveva causato il decesso del marito, non era da riconnettersi a causa di servizio, in ragione della prevalente addebitabilità ad una predisposizione costituzionale, con la relazione del 19.1.1990 era espresso parere favorevole in ragione della considerazione del servizio gravoso reso dal de cuius.
Si costituiva l’amministrazione per resistere alla domanda.
Osserva il Collegio, che con ricorso n. 1384 del 1991 la medesima ricorrente ha già impugnato il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo e che il relativo giudizio è stato dichiarato perento con decreto n. 10035 del 2001.
Ne consegue che, il ricorso in esame, siccome rivolto a censurare il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di equo indennizzo, deve essere dichiarato improcedibile. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Tar lazio – Sent. del 03.01.2008 n. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. R.G. 12818 del 1990 proposto da P. Rita, nella qualità di vedova di T. Luciano, ex operatore specializzato di esercizio del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,
contro
– Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi a seguito della diffida notificata il 26.5.1990, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, compreso il parere dell’Ufficio di medicina legale del Ministero della sanità del 14.10.1989;
e per il conseguente accertamento
del diritto patrimoniale della ricorrente, quale vedova del de cuius, deceduto il 7.4.1986 ad ottenere l’equo indennizzo, in virtù del riconoscimento della causa di servizio della malattia “collasso cardio-circolatorio, sospetta frattura parete laterale, infarto miocardio acuto”.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero; Visti gli atti tutti di causa; Designato relatore alla pubblica udienza del 6.12.2007 il cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante esponeva che con decreto n. 8112 del 4.4.1990, il Ministero respingeva l’istanza di pensione privilegiata, in conseguenza dell’infermità del defunto marito, tuttavia, omettendo di pronunziarsi sulla richiesta di equo indennizzo.
La ricorrente, pertanto, a seguito del decesso del dipendente, impugnava il silenzio formatosi, deducendo:
– la violazione ed errata applicazione degli artt. 68 del t.u. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e 35 e ss. del D.P.r. 3.5.1957 n. 686 in correlazione al R.D. 5.9.1895 n. 603, col R.D. 1..4.1928 n. 1024 e col D.P.R. 11.2.1961;
– l’eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, di motivazione, di forma e di manifesta ingiustizia, nonché per incompetenza e vizio del procedimento .
L’istante, infatti, lamentava che mentre il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in data 14..11.1987, aveva ritenuto che la patologia, che aveva causato il decesso del marito, non era da riconnettersi a causa di servizio, in ragione della prevalente addebitabilità ad una predisposizione costituzionale, con la relazione del 19.1.1990 era espresso parere favorevole in ragione della considerazione del servizio gravoso reso dal de cuius.
Si costituiva l’amministrazione per resistere alla domanda.
Osserva il Collegio, che con ricorso n. 1384 del 1991 la medesima ricorrente ha già impugnato il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo e che il relativo giudizio è stato dichiarato perento con decreto n. 10035 del 2001.
Ne consegue che, il ricorso in esame, siccome rivolto a censurare il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di equo indennizzo, deve essere dichiarato improcedibile. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.