Tar Lazio – Sentenza del 11.01.2008 n. 145 – Silenzio rifiuto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8474/07, proposto dalla società F. D’ORO S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.,
contro
il COMUNE DI ARDEA in persona del Sindaco p.t., n.c.
il COMUNE DI ARDEA – Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta del permesso di costruire presentata dalla società F. D’Oro S.r.l. in data 29/7/05 prot. gen. n. 33669.
nonché
per la condanna dell’Amministrazione, ritenuta la fondatezza della sopra citata domanda di permesso di costruire, al rilascio immediato del permesso di costruire in favore della società F. D’Oro S.r.l.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti di causa; Udita alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2007 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Roberto N. per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
Con domanda del 29/7/05, la società ricorrente – quale proprietaria di terreni distinti in catasto al foglio 56 part. nn. 398, 399, 400, 402, 4710 e 432 – e ricadenti in zona B di completamento, sottozona B/6 del piano regolatore generale di Ardea – località Lido dei Pini – ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di 28 unità abitative di varie tipologie. Unitamente alla domanda ha presentato tutta la documentazione necessaria.
Il Comune di Ardea ha accolto la domanda condizionatamente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, essendo l’area in questione sottoposta al vincolo paesaggistico ambientale.
Detto parere favorevole è intervenuto e la ricorrente ha provveduto a presentare tutta la documentazione integrativa per ottenere il rilascio del permesso di costruire.
Ciò nonostante il Comune di Ardea non ha mai adottato alcun provvedimento decisorio sulla sua istanza.
La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’accertamento della fondatezza della sua pretesa. Ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda a rilasciare il permesso di costruire.
Il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Nel merito il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una grave limitazione delle facoltà del cittadino di esercitare il diritto di edificare, espressione tipica del diritto dominicale (cfr. T.A.R. Basilicata n. 145/07; TAR Lazio, Latina, 14 marzo 2001, n.295).
Con riferimento a quanto precisato, ritiene dunque il Collegio che il rifiuto implicito sia per propria natura sempre illegittimo, specie se connesso a situazioni di diritto degradate, come si verifica nel caso di richiesta di concessione edilizia, rispetto alla quale il proprietario del bene fa valere un diritto soggettivo condizionato in attesa di espansione, dal momento che tale comportamento omissivo e di inerzia, oltre a rivelarsi elusivo di un preciso dovere provvedimentale imposto dalla legge, risulta anche carente della dovuta motivazione, precludendo in tal modo anche il diritto di difesa del cittadino che ne viene a subire gli effetti negativi.
Di qui l’utilizzabilità del procedimento delineato dall’art. 21 bis della L. 1034/71 caratterizzato dalla snellezza e dalla velocità che culmina – nel caso di accoglimento del ricorso – con la declaratoria dell’obbligo di provvedere imponendo pertanto all’Amministrazione inadempiente il rispetto dei principi sul giusto procedimento.
L’art. 20 (Procedimento di rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 fissa termini ben definiti per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, stabilendo in particolare che: a) entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, acquisiti i prescritti pareri e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto (terzo comma); b) il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può nel predetto termine di sessanta giorni, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta del responsabile del procedimento sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di sessanta giorni (quarto comma); c) il termine di sessanta giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa (quinto comma); d) nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’art. 5 comma 3 (aziende sanitarie e vigili del fuoco), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi (sesto comma); e) il provvedimento finale è adottato dal dirigente entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dall’esito della conferenza di servizio (settimo comma); f) i termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento (ottavo comma); g) decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto (nono comma).
A sua volta il successivo art. 21 (Intervento sostitutivo regionale) del citato D.P.R. n. 380/2001 oltre ad aver previsto la facoltà per l’interessato di richiedere l’intervento sostitutivo regionale, stabilisce all’ultimo periodo del primo comma che “Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire”.
La riportata normativa di riferimento non dà adito ad apprezzabili dubbi interpretativi: decorsi i termini di legge per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio-rifiuto (art. 20, nono comma), immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale (art. 21, primo comma, ultimo periodo).
Nella fattispecie, alla domanda di rilascio del permesso di costruire del 29 luglio 2005 non ha fatto seguito alcun atto decisorio da parte del Comune di Ardea.
La perdurante inerzia ha comportato la formazione del silenzio rifiuto al trascorrere del tempo previsto dall’art. 20 del D.P.R. 380/01, e ritualmente la ricorrente ha provveduto alla sua impugnazione.
Come già chiarito, sussistendo l’obbligo per la P.A. di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, che consenta all’interessato di comprendere le ragioni della scelta operata dall’Amministrazione e che quindi gli garantisca idonea tutela giurisdizionale, il silenzio serbato dal Comune di Ardea deve ritenersi illegittimo.
Il ricorso va quindi accolto, ai limitati fini di ordinare al Comune di Ardea di provvedere all’adozione del provvedimento conclusivo entro un termine che, avuto riguardo alla complessità del procedimento di che trattasi, viene fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
Il Tribunale nomina sin d’ora come Commissario ad acta, il Responsabile dei servizi urbanistici della Regione Lazio, o un funzionario dal medesimo direttamente designato, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, qualora il Comune non provveda nel termine al medesimo assegnato.
Non può essere invece accolta la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere l’accertamento della fondatezza della propria pretesa, in quanto nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di rilascio del permesso di costruire, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta), atteso che l’accertamento della legittimità della pretesa richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis – accoglie
– il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il silenzio rifiuto e dichiara l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 29/7/05 prot. gen. n. 33669;
– nomina sin d’ora come Commissario ad acta, il Responsabile dei servizi urbanistici della Regione Lazio, o un funzionario dal medesimo direttamente designato, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, qualora il Comune non provveda nel termine al medesimo assegnato;
– condanna il Comune di Ardea al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 500 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.