Tar Lazio – Sentenza del 11.02.2008 n. 1194 – Cittadinanza italiana
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1959/2006 proposto da D. Martines Yordania
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del decreto del Ministero dell’Interno del 9.11.05 con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore all’udienza pubblica del 16 gennaio 2008 il Primo Refendario Floriana Rizzetto; Udito, l’avv. Alessandro O. per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, premesso di aver presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana in quanto coniugata con cittadino italiano, impugna l’atto indicato in epigrafe con cui la domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto la stessa non risultava in possesso del requisito della convivenza semestrale con il coniuge.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/92. 2) Violazione di legge. Falsa applicazione dell’5 della legge n. 91/92. Eccesso di potere.Difetto e carenza di motivazione; 3) Violazione dell’art. 3 della Costituzione; 4) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità e ingiustizia grave e manifesta. Comunque vizio del procedimento e violazione di legge. 5) Violazione di legge. 0Abuso di potere. Difetto di corretta individuazione della persona. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata. Con ordinanza presidenziale n. 62 del 14.2.2007 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti in data 18.4.2007 e 14.5.2007. Con memorie in vista dell’udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. Alla udienza pubblica del 16 gennaio 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, prevede che, in caso di richiesta di cittadinanza da parte di straniero coniugato con persona di cittadinanza italiana, “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”, essendo possibile il rigetto dell’istanza solo in ipotesi specifiche di condanna per alcuni reati o per la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Com’è noto, mentre il provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992 costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di natura patrimoniale, di valutazione della persona del richiedente, di condanne e di procedimenti penali in corso, l’art. 8 della legge citata dispone la decadenza dell’amministrazione dalla facoltà di denegare la cittadinanza italiana quando siano trascorsi oltre due anni dalla presentazione della relativa domanda da parte di soggetti stranieri coniugati con cittadini italiani, poiché solo nell’arco di tempo sopra indicato possono farsi valere le ragioni ostative tassativamente indicate dall’art. 6, comma 1, lett. c, della legge stessa.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere, a seguito dell’inutile decorso del termine o di tardivo rigetto della relativa istanza, sussiste il diritto soggettivo alla emanazione del decreto stesso per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei necessari requisiti, che egli è cittadino italiano (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo l’istanza di cittadinanza stata presentata in data 28.11.2002 ed essendosi l’amministrazione pronunciata in senso negativo con provvedimento adottato il 9.11.2005, il termine sopra indicato è inutilmente spirato sicché , non essendo stata prospettata l’insorgenza di alcun fatto idoneo eventualmente ad interrompere o sospendere il decorso del termine medesimo, la materia del contendere va sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.