Tar lazio – Sentenza del 18.01.2008 n. 342 – Accesso agli atti amministrativi
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso n. 9511/2007, proposto dal sig. Massimo M.
CONTRO
l’AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
PER L’ANNULLAMENTO
delle nota prot. n. 2007/5125/RC del 3 settembre 2007 e n. 2007/5734/RC del successivo giorno 29, con cui l’Agenzia intimata ha respinto l’istanza attorea d’accesso ai documenti amministrativi detenuti da detta P.A. relativamente ai terreni siti in Roma, Ostia Antica, loc. Le Saline.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore all’udienza camerale del 5 dicembre 2007 il Cons. dott. Silve-stro Maria RUSSO; Udito altresì, per le parti, il solo avv. PACE (anche per delega dell’avv. CRAPOLICCHIO);
Ritenuto in fatto che il sig. Massimo M. dichiara d’essere proprietario d’un appezzamento di terreno sito in Roma, Ostia Antica, loc. Le Saline e d’averlo acquistato libero da pesi o vincoli e, in particolare, da canoni enfiteutici, essendo, a suo dire, applicabile nella specie l’art. 1 della l. 29 gennaio 1974 n. 16;
Rilevato che l’Agenzia del demanio, giusta comunicazione del 3 luglio 2007, ha chiesto al sig. M. il pagamento di somme per canoni enfiteutici arretrati, all’uopo ritenendo sussistente e valido il vincolo enfiteutico costituito con atto del 14 gennaio 1928 tra il Demanio dello Stato e la Cooperativa agricola tra ravennati residenti ad Ostia, registrato in Roma il 17 agosto 1928 al n. 818, vol. 466;
Rilevato altresì che il sig. M. fa presente d’aver allora prodotto all’Agenzia del demanio un’istanza ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241, intesa ad ottenere l’accesso ai registri e/o agli atti in possesso di detta P.A. ove sia indicato il canone enfiteutico esistente alla data del 1° gennaio 1974 per il terreno di sua proprietà;
Rilevato ancora che, con le note meglio indicate in premessa, l’Agenzia del demanio ha respinto detta istanza, affermando che la richiesta era generica ed avrebbe implicato lo svolgimento di un’attività d’indagine da parte degli uffici, ferma restando la correttezza del calcolo del canone;
Rilevato quindi che il sig. M. si grava allora innanzi a questo Giudice ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto la puntualità della richiesta d’accesso, peraltro corredata da alcuni esempi di canone dovuto negli anni’ 70 per terreni di qualità e tipo simili a quello di sua proprietà;
Considerato in diritto che, ai fini d’una miglior comprensione delle vicende di causa, l’istanza d’accesso è stata formulata da parte ricorrente nel senso di richiedere alla P.A. intimata i registri e/o qualunque atto o documento da cui possa evincersi il canone enfiteutico sussistente alla data del 1° gennaio 1974 per il terreno cui quest’ultimo afferisce;
Considerato al riguardo, per un verso, che il lotto di terreno di parte ricorrente è porzione della più vasta area demaniale sita in Ostia Antica, nel 1928 concessa dallo Stato in enfiteusi alla Cooperativa agricola fra Ravennati in Ostia e, per altro verso, che l’ammontare del canone richiesto è stato rideterminato in relazione al cambiamento di destinazione urbanistica, da agricola ad edificatoria, a suo tempo operato dal Consiglio comunale di Roma in attuazione del PRG del 1962;
Considerato allora che il ricorso in epigrafe s’appalesa inammissibile, perché, per quanto ogni richiesta d’accesso ex l. 241/1990 non debba indicare in modo puntuale i documenti in cui sono contenute le informazione che il privato richiede —ché, talvolta, questi può non conoscerne gli e-stremi, onde spetta alla P.A. d’individuarli—, non per ciò solo tal richiesta può comportare, in capo alla P.A. stessa, un’attività d’indagine, ricerca ed elaborazione di dati non in suo possesso o non direttamente contenuti in documenti da essa formati o stabilmente posseduti;
Considerato invero che la richiesta attorea, nella misura in cui vuol accedere ora per allora a dati non rispondenti né alla realtà pregressa (ché il fondo concesso in enfiteusi era unitario ed a destinazione agricola), né all’ attuale (ché il fondo stesso è stato inopinatamente lottizzato ed a questi terreni è stata sì impressa una destinazione urbanistica edificatoria, ma a sanatoria di un’attività edilizia spontanea), impone nei fatti alla P.A. intimata non già di far conoscere un dato formato e definito, bensì di calcola-re un valore estimativo quale risultato d’un complesso accertamento condotto su beni la cui consistenza ed il cui connotato giuridico nulla hanno più che vedere con il contesto enfiteutico originario o, comunque, esistente alla data di riferimento;
Considerato quindi che, come rettamente eccepisce la P.A. intimata, i terreni di parte ricorrente e la loro intestazione catastale attuale non con-sentono d’identificare, senza effettuare approfondite ricerche ed i predetti calcoli, né l’utente del 1974, né, addirittura, la consistenza, a quella data, di ciascun singolo lotto, anche a causa dell’originario metodo d’assegnazione di questi ultimi per porzioni o sottoporzioni utilizzate dai singoli utenti enfiteutici, non direttamente correlato alla particella catastale;
Considerato altresì che la richiesta d’accesso, oltre a imporre un calcolo non automatico da parte della P.A., tende a far evidenziare, in modo improprio, che ciascun canone sia calcolabile in modo frazionario, a fronte, invece, d’un terreno che fu concesso unitariamente in enfiteusi ed il cui sezionamento, per fini del tutto estranei alla conduzione agricola, fu poi e nel tempo effettuato in modo abusivo;
Considerato che, sulla base di tali aspetti, al Collegio non resta altro se non dar atto dell’inammissibilità del ricorso in epigrafe, che va allora dichiarata in una con la compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, dichiara inammis-sibile il ricorso n. 9511/2007 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.