Tar Lazio – Sez. II – Sent. del 18/02/2008 n. 1456 – Autorizzazione noleggio autobus con conducente
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 496/2008, proposto dalla T. T. SERVICE s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTRO
il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierludovico PATRIARCA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21;
PER L’ANNULLAMENTO della determinazione dirigenziale prot. n. 50378 del 14 novembre 2007, con cui il Comune intimato ha respinto l’istanza attorea di rilascio di alcune autorizzazioni di noleggio autobus con conducente.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Visti gli atti tutti della causa; Relatore all’udienza camerale del 6 febbraio 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati C. , B. e G. (per delega dell’avv. P.);
Ritenuto in fatto che la T. T. SERVICE s.r.l., corrente in Roma, dichiara d’esser un’impresa esercente l’attività professionale di trasporto di viaggiatori su strada per il tramite di noleggio con conducente; Rilevato che detta Società rende noto pure d’aver proposto, in data 23 ottobre 2007, un’istanza al Comune di Roma, intesa ad ottenere il rilascio di alcune autorizzazioni per l’immatricolazione di altrettanti autobus da adibire a tale attività d’impresa;
Rilevato altresì che, con determinazione dirigenziale prot. n. 50378 del 14 novembre 2007, il Comune intimato ha respinto l’istanza de qua, nella considerazione che il settore di noleggio autobus con conducente continua ad essere disciplinato dalla legge Regione Lazio n. 73 del 4 dicembre 1989. In merito alla liberalizzazione nell’ambito comunitario dell’attività di trasporto viaggiatori su strada, si fa presente, che in realtà, tale innovazione non ha alcuna attinenza con l’attività di noleggio autobus con conducente»; Rilevato quindi che detta Società si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento di tale determinazione e deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di doglianze;
Considerato in diritto che, all’udienza camerale del 6 febbraio 2008, sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.; Considerato in via preliminare che è fondata la pretesa attorea laddove censura la determinazione impugnata per non esser stata preceduta dal c.d. preavviso di rigetto ex art. 10bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto, per un verso, quest’ultima s’appalesa, ad una serena lettura del suo contenuto, una vera e propria statuizione di rigetto e tale da definire sfavorevolmente l’assetto degli interessi della ricorrente in materia —sì da escludere tout court la liberalizzazione del settore d’impresa e da assoggettarla al regime ex l. reg. Lazio 4 dicembre 1989 n. 73— e, per altro verso, il predetto preavviso, ben lungi dal manifestarsi come un’inutile o defatigante formalità sanzionabile ai sensi del successivo art. 21octies, sarebbe stata necessaria per consentire ad entrambe le parti del procedimento di chiarire in modo preciso, soprattutto in un contesto così controverso, la portata della liberalizzazione ex l. 11 agosto 2003 n. 218 e la ragione effettiva di non applicabilità del regime così introdotto alla vicenda dedotta in istanza;
Considerato di conseguenza che è obbligo della P.A. intimata di valutare motivatamente, con serietà e rigore, l’intera fattispecie dedotta, anche alla luce dei motivi di gravame e delle considerazioni di massima che già la ricorrente aveva accennato nella propria istanza e di cui il Comune di Roma, come ben evincesi dal materiale versato agli atti di causa, si mostra ben consapevole;
Considerato, altresì e nel merito delle doglianze che il Comune intimato deve tener presente nella necessaria fase di riemanazione, che, a seguito dell’entrata in vigore della l. 218/ 2003, ferma la potestà autorizzati va regionale sull’attività di noleggio di autobus con conducente in virtù dell’art. 4, a tale attività, nella misura in cui essa rientra nella sfera della libertà d’iniziativa economica ex art. 41 Cost., possono esser imposti vincoli soltanto per esigenze di carattere sociale (p.es., sulla sicurezza del trasporto o dei lavoratori e degli utenti, ecc.) o di tutela della concorrenza;
Considerato perciò che all’attività stessa e, quindi, alle istanze per il rilascio delle nuove autorizzazioni ex art. 5 della l. 218/2003 non possono esser opposte altre limitazioni o contingentamenti e, in particolare, quelli discendenti dalle disposizioni ex artt. 2 e 6 della l.r. 73/1989, tra cui la previa pubblicazione d’un bando di concorso —che, per definizione, implica un numero finito e predefinito di licenze rilasciabili—, in varia guisa miranti a limitare l’applicazione delle norme europee in materia;
Considerato al riguardo che, rientrando l’attività di noleggio de qua tra i servizi di trasporto occasionali di viaggiatori su strada —definitivamente liberalizzati in base alla novella recata al reg. n. 684/92/CEE dall’art. 1, § 1) del reg. n. 11/98/CE—, la potestà autorizzativa può ormai concernere, in esecuzione dei principi posti da tali fonti comunitarie, soltanto i dati espressamente contenuti nella l. 218/2003 che, appunto per la loro derivazione dal diritto europeo, non sono comunque derogabili dalle Regioni; Considerato inoltre che, per quanto, nel territorio della Regione Lazio, possa tuttora sussistere la competenza comunale in attesa della normativa regionale d’attuazione della l. 218/2003 —la quale, come s’è detto, attribuisce alle Regioni e non più ai Comuni, tranne in caso di delega espressa, le relative funzioni amministrative in materia—, non per ciò solo permangono più vigenti quelle regole della l.r. 73/1989 ormai incompatibili con le regole di liberalizzazione dal previgente contingentamento delle licenze;
Considerato pure che nessun argomento a favore della tesi sposata dal provvedimento impugnato può il Comune di Roma trarre dall’art. 11 della l. 218/2003, il cui significato di norma transitoria è solo quello di mantenere ferme le licenze rilasciate con le vecchie regole ed esistenti alla data d’entrata in vigore della stessa legge, nonché ad attribuire loro un termine di durata, visto che poi esse dovranno comunque esser sostituite dalle autorizzazioni di cui al precedente art. 5; Considerato che, in base a ciò, al Collegio non resta altro se non accogliere il ricorso in epigrafe, in una con la compensazione tra le parti, stante la novità della questione e sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.
PQM il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 496/2008 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la determinazione dirigenziale prot. n. 50378 del 14 novembre 2007 meglio indicata in premessa, con salvezza dell’ulteriore attività di riesame da parte dell’intimato Comune di Roma;
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.