Il Giudice di Pace di Salerno, con la decisione del 20/04/2006, ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale e la decadenza dell’ente impositore di far valere la propria pretesa giacchè la cartella era stata notificata abbondantemente dopo il decorso del termine perentorio di cui all’art.25 d.p.r. 602/1973 nella versione applicabile “ratione temporis”.
L’art.25 comma 1 D.P.r. n.602/1973 nel testo in vigore a partire dal 29.6.2001 (e precedente alla modifica legislativa operata dalla legge 311/04 in vigore dal Luglio 2005), prevedeva che “Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. […]”.
Tale termine ha carattere perentorio. Pertanto, la notifica della cartella esattoriale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 25 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione applicabile “ratione temporis”, e cioè entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo.
È, infatti, illegittima e va annullata l’iscrizione a ruolo eseguita oltre i termini di decadenza stabiliti dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Ove nella cartella di pagamento impugnata non sia stata indicata la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è possibile desumere tale data andando a ritroso dal giorno in cui è stata notificata la cartella, sottraendo il termine massimo per la notifica stabilito dal previgente art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Emiliana Matrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 684-06 del Ruolo Generale Affari Civili
TRA
TIZIA
ATTRICE
E
ETR S.P.A. in persona legale rapp.te p.t. con sede in Cosenza al Viale dei Crati Pal. Banca Carime ing.C rapp.ta e difesa dall’avv…. presso cui el.te domicilia in Salerno alla piazza Caduti Civili di Guerra n.1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’opponente : dichiarare inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento 100… notificata il 26.6.2004 per l’importo di € 62,56 per omesso pagamento di contributi consortili relativi agli anni 1997-1998-1999-2000 e 2001 emessa da E.T.R. S.P.A. Comm.Gov. Concessionario servizio nazionale riscossione Tributi e dichiarare per l’effetto non fondato il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento di Euro 62,56 con vittoria di spese e di onorari e con trasmissione degli atti alal procura regioanle della Corte dei Conti.-
Per l’opposta :Dichiarare il difetto di giurisdizione e comunque l’inammissibilità ed infondatezza dell’opposizione con vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.12.2005 Tizia proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 100… notificata il 26.6.2004 per l’importo di € 62,56 per omesso pagamento di contributi consortili relativi agli anni 1997-1998-1999-2000 e 2001.
In particolare l’opponente contestava il diritto della parte ( concessionario) di agire in executivis eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale, la intempestività della notificazione della cartella per violazione dell’art. 25 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 ed infine la violazione dell’art. 7 comma 1 legge 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) per omessa allegazione del verbale alla cartella esattoriale.
All’udienza del 13 febbraio 2006 si costituiva la Etr s.p.a. che contestava l’avverso ricorso eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità dell’opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni, la carenza di legittimazione passiva ed infine l’inapplicabilità dell’art.25 nuova formulazione del d.p.r. 602/73 che trova applicazione solo per i ruoli resi esecutivamente al 1.7.2005.
Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti rinviava per conclusioni all’udienza del 2.3.2006 in cui, all’esito della discussione, la causa veniva assegnata a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata.
In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell’attrice che ha l’interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, – quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione- . (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust. civ. Mass. 2001, 756, e Pretura Salerno, 31 gennaio 1995 Foro it. 1996,I,1750).-
In secondo luogo si osserva che l’attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali la prescrizione , la tardiva notificazione della cartella e la violazione dello statuto del contribuente.
Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all’art.615 c.p.c.-
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale , deve proporre opposizione all’esecuzione, per la quale e’ competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.
Tale giudice era originariamente il pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15741 Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711 Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450 Giust. civ. Mass. 2001, 453).
Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle sezioni unite con un’interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell’art. 27 l. n. 689 del 1981 – nel senso che il rinvio alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 (v. Corte cost. n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità delle opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo. ( Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n. 1162 Giust. civ. Mass. 2000,2221 e Cassazione civile sez. un., 13 luglio 2000, n. 489).
Comunque, con l’entrata in vigore del d.lg. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. ( Cfr. ex plurimis Corte Costituzionale 1.12.1999 n.439,Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass. sezioni unite 6.11.2002 n.15563; Cass.civile 23.6.2005 n.13534).-
Si evidenzia, infine, che la domanda va qualificata come opposizione alla procedura di esecuzione forzata tributaria intrapresa dalla E.t.r. s.p.a. con la notifica della cartella esattoriale ed è pertanto, sottratta alla giurisdizione tributaria in base all’art.2 comma 1 d.lg.31.12.1992 n.546 secondo cui: “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …”
In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione, va affermato l’ulteriore principio che per l’opposizione ai sensi dell’art.615 c.p.c. non e’ previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999,2262).
Ciò posto vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nella domanda originaria.
Va esaminato preliminarmente l’eccezione relativa alla tardiva notifica della cartella esattoriale rispetto al termine decadenziale previsto dall’art.25 comma 1 D.P.r. n.602/1973 che nel testo in vigore a partire dal 29.6.2001 (e precedente alla modifica legislativa operata dalla legge 311/04 in vigore dal Luglio 2005), era così formulato:
“Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d’imposta, l’imponibile, l’aliquota applicata e l’ammontare della relativa imposta, l’importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell’art. 3, primo comma. n. 2), le somme dovute dal contribuente a titolo d’imposta nonchè per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all’esattore e ogni altro elemento in conformità al modello approvato con decreto del ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.”
Orbene dall’atto impugnato risulta che il ruolo è stato formato nell’anno 2003 (n.2003/../…) che il visto di esecutorietà risale al 23.10.2002.
Ritiene questo giudicante che l’unica interpretazione costituzionalmente legittima in relazione agli art. 3 e 24 cost. e che ha trovato l’avallo della Corte Costituzionale, tra l’altro con l’ordinanza n. 107 del 1993, sia quella di considerare il termine di cui all’art.25 un termine “perentorio”.
A conferma di tale interpretazione si richiamano e riportano le seguenti decisioni della suprema Corte e della Giurisprudenza di merito:
1. Dalla formulazione letterale e dal tenore logico delle espressioni usate dal legislatore nell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (nel testo, qui applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 11 d.lg. n. 46 del 1999, con effetti dall’1 luglio 1999; e poi dall’art. 1, comma 1, lett. b) d.lg. n. 193 del 2001, con effetti dal 29 giugno 2001) è dato evincere in modo non equivoco l’obbligo per l’esattore di notificare la cartella esattoriale entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato. La natura perentoria del termine è desumibile anche dalla stessa funzione che allo stesso è assegnata, da individuarsi nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 esposto indefinitivamente all’azione esecutiva del Fisco, e determina, ove non rispettato, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di fare valere la propria pretesa. [ Cassazione civile, sez. trib., 7 gennaio 2004, n. 10 Barra Caracciolo c. Min. finanze. Giust. civ. Mass. 2004, f. 1D&G – Dir. e Giust. 2004, f. 8, 35 nota (IANNACCONE) Foro it. 2004, I, 400].
2. La notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 25 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione applicabile “ratione temporis”, e cioè entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo. [Comm.trib. prov.le Bari, sez. XIII, 11 marzo 2005, n. 70 Giurisprudenza locale – Bari 2005].
3. È illegittima e va annullata l’iscrizione a ruolo eseguita oltre i termini di decadenza stabiliti dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Ove nella cartella di pagamento impugnata non sia stata indicata la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è possibile desumere tale data andando a ritroso dal giorno in cui è stata notificata la cartella, sottraendo il termine massimo per la notifica stabilito dal previgente art. 25 d.P.R. n. 602/1973. [Comm.trib. prov.le Bari, 7 giugno 2004, n. 178 Giurisprudenza locale – Bari 2004].-
Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità della cartella e la decadenza dell’ente impositore di far valere la propria pretesa giacchè la cartella è stata notificata abbondantemente dopo il decorso del termine perentorio di cui all’art.25 d.p.r. 602/1973 nella versione applicabile “ratione temporis”.
Nel merito, e per mera completezza espositiva, relativamente alla eccezione di prescrizione deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta e comunque è pacifico tra le parti che la pretesa si riferisca a contributi consortili relativi agli anni 1997-1998-1999-2000 e 2001.
Orbene, poiché la cartella è stata notificata in data 26.6.2004 , è del tutto evidente che alla data di notificazione della cartella che costituisce valido titolo per l’interruzione della prescrizione, il decorso del termine quinquennale dedotto dall’opponente era maturato soltanto relativamente alle quote degli anni 1997 e 1998 e non già relativamente alle quote relative agli anni 1999,2000 e 2001.
Deve tuttavia rilevarsi che nulla ha provato parte resistente non esibendo alcun precedente atto interruttivo .
Si ritiene assorbito nella suesposta motivazione l’altro motivo di opposizione ricorso relativo alla violazione dello statuto del contribuente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la nullità della cartella impugnata con estinzione del diritto e della pretesa azionata.
Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni ed inserita nella comparsa conclusionale giacchè tardiva ed in violazione del principio del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In proposito si osserva che in applicazione dei principi dell’ordinamento, ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell’errore dell’ente impositore non possono essere poste a carico dell’utente e considerato che la notifica è avvenuta dopo oltre un anno dalla esecutorietà del ruolo. La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l’utente corrispondere le spese al proprio legale, sarebbe dispendiosa al pari di un rigetto della domanda e sicuramente più onerosa del pagamento della sanzione inflitta e sarebbe in stridente contrasto quindi con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione.
Non si ravvisano ,allo stato degli atti, ricorrere sufficienti motivi per disporre la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti , per cui tale richiesta deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Salerno, avv. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda – qualificata come domanda di opposizione all’esecuzione – proposta da TIZIA nei confronti della ETR S.P.A. COMM.GOV. CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI SALERNO con atto di citazione ritualmente notificato il 30.12.2005 così provvede:
1. Accoglie l’opposizione e dichiara inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento 100… notificata il 26.6.2004 per l’importo di € 62,56 per omesso pagamento di contributi consortili relativi agli anni 1997-1998-1999-2000 e 2001.ed emessa da Etr s.p.a. Comm.Gov. Concessionario servizio nazionale riscossione Tributi nei confronti dell’attrice Tizia .
2. Dichiara per l’effetto non fondato il diritto della convenuta E.t.r. s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento di Euro 62,56.
3. Condanna la E.t.r. s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’attrice Tizia e che liquida in complessivi Euro 300,00 di cui Euro 40,00 per spese, Euro 160,00 per diritti ed Euro 100,00 per onorario oltre rimborso spese generali iva e c.p.a come per legge se dovuti e non altrimenti detraibili e con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, in data 20/04/2006.
Il Giudice di Pace
avv. Luigi Vingiani