All’esame di maturità è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo. La legge prevede l’esclusione dalla prova nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli.
Tuttavia, l’illecito disciplinare che viene a costituire indice sintomatico della non riconducibilità della prova scritta all’originale elaborazione dell’allievo, si concretizza soltanto nell’ipotesi di utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti estranei all’ambito in cui si svolgono le prove di esame.
In proposito, il Consiglio di Stato, nella decisione 19 marzo 2008 n. 1214, afferma che il possesso del telefono cellulare, durante lo svolgimento di una delle prove scritte, non comporta l’automatica espulsione dalla prova, qualora l’apparecchio non sia stato utilizzato per mettersi in contatto con soggetti esterni all’ambito in cui si svolge l’ esame.
Ecco la decisione in argomento:
Consiglio di Stato – Decisione 19 marzo 2008 , n. 1214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9499/2007 proposto da V. B., rappresentata e difesa dall’Avv. , ed elettivamente domiciliata in Roma,,,
contro
COMM. D’ESAME DI STATO CL. V CP ISS MONTESSORI MARINA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Preside Lic. Socio Psico Ped. Iss Montessori Di Marina Carrara, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12
COMMISS. VIGILANZA ESAMI DI STATO PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione III n. 2315/2007,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 relatore il Consigliere Bruno Rosario Polito;
Udito l’avv.to Gessini per delega dell’avv.to Cecchinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Il collegio ravvisa che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata. Sul punto, ai sensi dell’art. 21, comma nono, della legge n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/200, sono state sentite le parti presenti in giudizio.
2). L’appello è fondato.
2.1). Per ciò che interessa la presente controversia la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28.05.2007 – recante disposizioni sugli adempimenti ed operazioni per lo svolgimento degli esami di stato a conclusione dei corsi di istruzione secondaria superiore – stabilisce che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo… e che nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione dalla prova”.
La predetta disposizione, una volta posto il generale divieto di introduzione e di detenzione nel corso delle prove scritte delle predette apparecchiature di telefonia mobile, sanziona con la grave misura espulsiva “coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli”. Come correttamente posto in rilievo dall’istante difesa l’illecito disciplinare – che viene a costituire indice sintomatico della non riconducibilità della prova scritta all’originale elaborazione dell’allievo – si concretizza nell’utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti estranei all’ambito in cui si svolgono le prove di esame.
Tale conclusione è del resto avvalorata dal contesto normativo che regola lo svolgimento delle prove idoneative e concorsuali, teso a garantire l’automa e personale elaborazione degli scritti da parte dei candidati, cui del resto fa richiamo la stessa direttiva ministeriale.
L’art. 5, comma primo, del d.P.R. n. 696/1957 vieta, tra l’altro, ai candidati “di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice”. Analogo precetto è ribadito all’art. 13, comma primo, del d.P.R. n. 487/1994.
In entrambi le su richiamate previsioni ciò che inficia l’idoneità dell’elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni all’ambito in cui si svolge l’esame e che, ove sia riscontrato, determina l’effetto invalidante della prova.
Nel caso di specie l’istruttoria svolta in primo grado tramite acquisizione dei tabulati del gestore di telefonia mobile ha escluso che nel corso della prova di esame il cellulare detenuto dall’odierna appellante sia stato utilizzato per contatto esterno così che, per quanto in precedenza esposto, non sussistevano gli estremi dell’illecito cui la direttiva ministeriale collega la misura espulsiva dalla sessione di esame.
L’appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, vanno annullati gli atti con esso impugnati.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio sussistendo giusti motivi.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008