Ai sensi dell’art. 235 c.c. il termine per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità da parte del marito è di un anno. Tale termine decorre, secondo la lettera dell’art. 244, 2 comma,c.c., dal giorno della nascita del figlio, se egli si trovava in tale luogo, ovvero, se egli ne era lontano, dal giorno del suo ritorno nel luogo di nascita del figlio o in cui si trova la residenza familiare. In ogni caso, se il marito prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Tale norma, con la sentenza n. 124/2005, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l’azione di disconoscimento della paternità da parte del padre, non dispone per il caso di adulterio della moglie o di occultamento della gravidanza (art. 235, n. 3), che il termine dell’azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 25 febbraio 2005 n. 4090, affronta la questioneo della fissazione del “dies a quo” per il decorso del termine per l’azione di disconoscimento nel caso in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie antecedentemente alla nascita del figlio, pur tuttavia continuando la coabitazione ed avendo avuto successivi rapporti sessuali con la partner.
In proposito, la Suprema Corte afferma che il termine annuale deve farsi decorrere comunque dalla data della nascita (o della sua effettiva conoscenza) e non dalla data successiva in cui, a seguito degli opportuni accertamenti medici ed ematologici, il marito abbia avuto scientifica certezza di non essere il padre biologico del neonato, considerato il ragionevole dubbio derivante dalla prosecuzione del rapporto coniugale a seguito dell’adulterio.
Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4090
Fatto e Diritto
1. A.M. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 13 febbraio 2004, con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado, che ha respinto, per intervenuta decadenza ex art. 244 c.c., l’azione, da lui proposta, per il disconoscimento di paternità della piccola E.M., per la causale prevista dal precedente art. 235 n. 3 (adulterio della moglie, M.G.P.).
Resiste con controricorso la P.; mentre la curatrice della minore ha concluso per l’accoglimento del ricorso in ragione dell’acquisita certezza dell’adulterio della moglie e della inopportunità di attribuire uno status fittizio alla piccola E., in contrasto con il suo già realizzato inserimento in un nuovo nucleo familiare.
2. L’odierna impugnazione (di cui non rileva la mancata notificazione al P.G. presso la Corte di appello, evidenziata dalla P., atteso che, nel presente giudizio, la necessità dell’intervento del P.M., ex art. 71 c.p.c., resta assicurata dalla partecipazione allo stesso del P.G. presso questa Corte di cassazione) si articola in tre motivi. Con i quali il ricorrente sostiene che la Corte bresciana – nel ritenerlo decaduto dalla azione di disconoscimento per averla egli proposta oltre il termine di decadenza annuale di cui all’art. 244 c.c., fatto nella specie decorrere dal giorno della nascita della piccola E. in ragione della conoscenza da lui anteriormente acquisita del tradimento della moglie – avrebbe triplicemente errato.
Secondo il M. quei giudici:
a) non avrebbero, infatti, adeguatamente considerato che – in ragione di rapporti sessuali da lui avuti con la moglie anche dopo la confessione del di lei tradimento e prima del suo allontanamento dall’abitazione coniugale – egli, al momento della nascita della piccola E., non aveva ancora “la certezza” di non esserne il padre biologico, acquisita solo a seguito di successiva indagine ematologica, in coincidenza con la quale avrebbe dovuto, quindi, farsi decorrere il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento;
b) non avrebbero, inoltre, tenuto conto del periodo di sospensione del suddetto termine, a suo avviso costituito dall’intervallo temporale tra il deposito della istanza di nomina e la successiva nomina presidenziale di curatore speciale alla minore, preliminare all’esercizio della azione stessa;
c) non avrebbero, comunque, “nemmeno preso in considerazione la possibilità che la pronuncia adottata potesse rivelarsi in contrasto con l’interesse della minore a non essere annoverata quale figlia di chi non è il suo vero padre”.
3. La sentenza impugnata resiste, però, ad ognuna delle così formulate censure.
3.1. Ed, invero, in punto di diritto, i giudici dell’appello, in conformità alla confermata statuizione di primo grado, hanno correttamente individuato, nel momento di nascita della figlia, il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di disconoscimento della medesima, atteso che – nell’ipotesi, pacificamente nella specie ricorrente, di conoscenza del tradimento della moglie acquisita anteriormente alla nascita del figlio – è appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta “certezza” negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l’anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell’art. 235, co. 1 n. 3 e dell’art. 244, co. 2, cod. civ., come additivamente emendato con sentenza n. 134/1985 della Corte costituzionale. Anche perché una diversa esegesi del suddetto art. 244 – che, come sostanzialmente preteso dal ricorrente, differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire – sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta.
3.2. Del pari correttamente poi la stessa Corte di Brescia ha negato effetto sospensivo all’istanza di nomina di curatore speciale alla minore, atteso che il termine decadenziale di cui al riferito art. 244, non è, come tale, suscettibile di sospensione, salvo che nell’ipotesi, eccezionale, di stato di interdizione della parte interessata, di cui al successivo art. 245 cod. civ.
3.3. Nè è addebitabile a quella Corte – che pur si è mostrata ben consapevole della peculiarietà della vicenda portata al suo esame – di non aver conformato la sua decisione “all’effettivo interesse della minore”.
Una siffatta censura non ha, infatti, consistenza sul piano giuridico, poiché la verifica (quale era pregiudizialmente nella specie, agli stessi giudici demandata), sulla intervenuta decadenza, o meno, del genitore, dall’esercizio dell’azione di disconoscimento, non lascia spazio ad una valutazione in concreto dell’interesse del minore (che non potrebbe evidentemente vanificare la consumazione dell’azione eventualmente già realizzatasi), restando viceversa cristallizzata nella norma la valutazione in astratto di sussistenza di un interesse, anche del minore, a contenere in un predefinito e circoscritto ambito temporale l’iniziativa del genitore volta al disconoscimento di paternità.
Il che non esclude che, in casi particolari come quello per cui è causa, sia poi lo stesso figlio ad agire per il disconoscimento della paternità legittima una volta raggiunta la maggiore età o già al compimento del sedicesimo anno (a mezzo di curatore speciale), ovvero ancora che, nell’interesse del minore stesso, anche infrasedicenne, l’azione possa proporsi dal P.M. (art. 244, comma 3° e 4° c.c.).
Realizzandosi così, all’interno dell’esaminato contesto normativo, un non irragionevole bilanciamento tra il favor veritatis (che è valore costituzionale preminente ma non assoluto) ed il favor legitimitatis, quale appunto il Costituente ha demandato al legislatore ordinario di attuare, stabilendo (sub, art. 30 Cost.) che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
4. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 10 gennaio 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEB. 2005