Pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta del 30 aprile scorso, la n. 101, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione della legge n. 123/2007, recante norme in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e successivamente all’entrata in vigore, fissata per il 15 maggio 2008 (anche se la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), vengono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto disciplina tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.
Il decreto, inolte, individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.
Il richiamato Testo Unico conferma l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.
Emiliana Matrone