Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 30.10 2007
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Seconda sezione civile
in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.155 del Ruolo Generale dell’anno 2001, vertente
TRA
Sempronio, rappresentato e difeso dall’avv. … , giusta procura a margine dell’atto di citazione, con il quale elettivamente domicilia in San Gennarello di Ottaviano … , -attore-
CONTRO
Hotel XXXX s.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso , giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. …, con cui elettivamente domicilia in Nola … -convenuto-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: all’udienza del 19.6.2007 i procuratori concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2001 Sempronio esponeva: che in data 8 novembre 2000 si portava presso l’Hotel XXXX per il pernottamento; che richiedeva se poteva parcheggiare la propria autovettura in un garage, in quanto la stessa abbisognava di una certa custodia , essendo piena di capi di abbigliamento che lo stesso aveva acquistato quel medesimo giorno sera; che il responsabile della reception lo rassicurava circa la possibilità di lasciare l’autovettura nello spazio antistante l’Hotel, in quanto ivi l’autovettura sarebbe stata adeguatamente custodita e controllata, anche attraverso delle telecamere a circuito chiuso; che l’istante accettava di parcheggiare l’autovettura in tale spazio; che la sera dell’8.1.2001 , dopo circa mezz’ora dall’avvenuto posteggio, l’attore subiva il furto dei capi di abbigliamento posti nella sua autovettura; che del sinistro avrebbe dovuto rispondere l’albergatore, avendo accettato la custodia del mezzo e della merce ivi contenuta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l’Hotel XXXX s.r.l. per il risarcimento del danno occorsogli dalla perdita dei beni oggetto di furto e dall’effrazione del suo autoveicolo, quantificati nella misura di L. 17.555.000, o in subordine, nell’importo pari a 100 volte il prezzo giornaliero della camera.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 27.3.2001 si costituiva l’Hotel XXXX s.r.l., che instava per il rigetto della domanda siccome infondata.
Ammessa ed espletata prova per testi ed interrogatorio formale, la causa era chiamata per le conclusioni all’udienza del 19.6.2007.
Ivi era rimessa in decisione , con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare accoglimento solo in minima parte.
Nella fattispecie l’attore instava per il risarcimento del danno derivatogli dalla sottrazione, previa effrazione, di merce custodita nel suo autoveicolo quando lo stesso si trovava in zona di pertinenza dell’Hotel XXXX .
E’ noto, tuttavia, come la particolare responsabilità prevista per gli albergatori relativamente alla distruzione e sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente (ex art. 1783 e ss. c.c.) non possa trovare applicazione, per espresso disposto normativo, con riferimento ai veicoli ed alle cose lasciate al loro interno (art. 1785 quinquies c.c.).
Per cui, la predetta peculiare disciplina non poteva essere invocata nel caso in esame.
Ed era perciò assolutamente improprio da parte dell’attore richiamarsi all’art. 1784 c.c. (per il presunto affidamento in custodia dei predetti beni), ad ulteriore giustificazione della sua pretesa, considerato che la norma, essendo inserita nella “Sezione II Del Deposito in Albergo”, era appunto esclusa nella sua operatività dal predetto art. 1785 quinquies cit. .
In definitiva, il solo contratto di pernottamento intervenuto pacificamente tra le parti non poteva fondare alcuna responsabilità dell’Hotel XXXX s.r.l. in riferimento al denunciato furto con effrazione.
Ciò posto, l’attore avrebbe potuto comunque accampare pretese risacitorie nei confronti dell’Hotel convenuto laddove avesse dimostrato che, a fianco ed in aggiunta al nomale accordo di pernottamento, si fosse pattuito uno specifico contratto di posteggio.
Questa ulteriore convenzione , infatti, sarebbe rientrata nello schema legale del contratto di deposito, ravvisandosi in essa tutti gli elementi costitutivi di detta figura negoziale e, in particolare, quello predominante dell’affidamento in custodia; e in tale ulteriore contratto sarebbero rimaste assorbite le prestazioni accessorie di vigilanza e restituzione del mezzo richieste alla struttura, prestazioni che non avrebbero dovuto più trovare la loro (fonte e) disciplina negli art. 1783 e ss. c.c., bensì nella normativa generale degli art. 1766 ss. c.c. (cfr,Cassazione civile , sez. III, 27 maggio 1982, n. 3288).
L’istante, allora, sotto questo profilo non ometteva di prospettare di aver proprio affidato alla specifica custodia della struttura la sua autovettura, tanto da aver ricevuto rassicurazioni sulla sua vigilanza dal personale di reception dell’albergo prima di salire in stanza.
Ora, all’esito dell’istruttoria svolta, si ritiene che il Sempronio sia riuscito a provare la conclusione del contratto di posteggio del suo veicolo. .
In primis, è emerso pacificamente che, poco prima del furto, l’attore aveva effettivamente lasciato la sua auto all’interno di un “parcheggio gratuito di cui usufruivano i clienti dell’albergo” e che l’area scenario del delitto costituiva una pertinenza posta nella disponibilità esclusiva della struttura ricettiva (teste CC ).
In secundis, può sostenersi che tale area fosse custodita.
Infatti, la teste predetta dichiarava come “attualmente (2005, anno della deposizione) vi fosse un sistema di videosorveglianza” (teste CC), in tal modo confermando la circostanza riferita dall’attore, secondo cui egli era stato rassicurato dall’Hotel proprio in ordine all’esistenza di un sistema elettronico di sorveglianza capace di garantire adeguata vigilanza del mezzo.
Né la teste escludeva che anche al momento del furto (fine 2000) la videosorveglianza già esistesse, limitandosi ad affermare sul punto di “non ricordare” .
Tuttavia, la sola esistenza dell’ impianto al 2005 era già idonea a provare presuntivamente (ed in mancanza di prova contraria) la sua collocazione fin dal 2000 se si considera che , a ritenere che il sistema di videosorveglianza non vi fosse stato al momento del fatto, non si comprende come il Sempronio sia stato capace in un atto di citazione del 2001 di fare un riferimento così specifico ad un dispositivo inesistente, salvo a riconoscere all’attore capacità (divinatorie) di previsione di successive strategie di sicurezza dell’Hotel.
In tertiis, è risultato altresì che l’area in questione era delimitata da un cancello di apertura, in modo da non essere più accessibile da alcuno quando a tarda sera il cancello era chiuso (cfr, teste CC).
Orbene, se queste sono state le condizioni di fatto in cui l’attore parcheggiò, non può non concludersi che le parti stipularono un contratto di posteggio per comportamento concludente.
Ciò in quanto, nei casi in cui una struttura alberghiera mette a disposizione di un cliente una propria area pertinenziale, delimitata, suscettibile di essere chiusa ad una certa ora e soggetta ad un particolare regime di sorveglianza (video) , finisce per offrire (rectius: proporre) univocamente – seppur a prescindere da espresse dichiarazioni negoziali – un servizio aggiuntivo di custodia (rectius: deposito) delle auto lì parcheggiate, ingenerandosi nei clienti il ragionevole affidamento che quell’area (pertinenziale, chiusa e controllata) garantisca una peculiare sorveglianza dei mezzi.
Ed i clienti, parcheggiando le auto nei termini predetti, non fanno che accettare l’offerta (pur gratuita) della ulteriore prestazione di custodia.
In altri termini, vista l’offerta di un’area con le caratteristiche ricordate da parte dell’Hotel (proposta), il contratto di posteggio si perfezionava in via di fatto con il solo utilizzo della stessa da parte del cliente Sempronio (accettazione e consegna della res) e senza che fosse necessario che l’attore ricevesse ulteriori rassicurazioni dalla struttura.
Né, tantomeno, era richiesto che l’istante consegnasse anche le chiavi del mezzo alla reception, atteso che affinché sussista affidamento in custodia non è sempre necessaria la materiale apprensione del bene, ma è sufficiente che esso sia posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo dell’affidatario.
Pertanto colui che accetta di controllare un’auto, anche se non gli vengono consegnate le chiavi, è obbligato a custodirla (cfr, Cassazione civile , sez. III, 10 dicembre 1996, n. 10986).
Il contratto di posteggio, in definitiva, comportava l’obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli era stato consegnato.
Da ciò derivava l’obbligo per quest’ultimo di risarcire il danno subito dal cliente per l’effrazione del mezzo, in quanto la predetta condotta lesiva (emergente dalla denuncia ai CC nonché dalle deposizioni testimoniali, in atti) segnava, in mancanza di prova dell’inevitabilità dell’evento, l’inadempimento dell’Hotel nello svolgere correttamente la sua prestazione di custodia nonché di restituzione del bene nello stato in cui si trovava.
Per cui all’attore può riconoscersi il danno da rottura del “vetro” cagionata all’auto per Euro 50,00 già rivalutate (cfr, Fattura di riparazione).
Diverso discorso deve farsi per il danno derivato dalla sottrazione dei capi di abbigliamento contenuti nel veicolo.
Invero, il contratto atipico di posteggio, pur ponendo in capo al depositario l’obbligo di custodire e restituire il veicolo nello stato in cui gli è stato consegnato, non estende automaticamente tale obbligo alle cose contenute nel veicolo, potendo l’affidamento essere circoscritto a quest’ultimo ovvero esteso alle dette cose in base agli accordi conclusi tra i contraenti (cfr, Cassazione civile , sez. III, 12 dicembre 1989, n. 5546; Cassazione civile , sez. III, 16 novembre 1979, n. 5959).
Deve allora rilevarsi come, nella fattispecie, non sia stata raggiunta con sufficienza la prova che l’Hotel XXXX abbia assunto (anche) l’obbligo di custodia dei capi di abbigliamento in parola.
Le prove offerte sul punto dalla parte attrice, infatti, sono inconsistenti.
I testi escussi PP e RR si limitavano a riferire che, la sera del fatto, mentre aspettavano fuori dall’Hotel i loro consuoceri Sempronio e Mevia, ricevevano una telefonata dalla moglie del Sempronio (Mevia) con la quale ella confermava che “avevano trovato posto in albergo e anche per la custodia del furgoncino Berlingo” .
Per cui i testi riscontravano, peraltro riportando de relato le dichiarazione della moglie dell’attore, solo un (presunto) intervenuto accordo di custodia del mezzo, senza fare alcun espresso riferimento ad una garanzia di sorveglianza relativa pure alla merce contenuta nel veicolo.
Se a questo si aggiunge che la teste CC, quale addetta alla reception quella sera, escludeva in radice di aver fornito la benché minima rassicurazione in ordine alla custodia del furgoncino, è evidente come non residui alcun elemento che consenta di accogliere il profilo della domanda attorea afferente alla merce sottratta.
In ogni caso, la parziale – benché economicamente limitata – fondatezza della pretesa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Sempronio con atto di citazione notificato il 10.1.2001 nei confronti diell’Hotel XXXX s.r.l. , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della pretesa, cosi’ provvede:
– Condanna l’Hotel XXXX s.r.l. a risarcire il danno occorso a Sempronio, liquidato, secondo valori monetari attuali, in Euro 50,00, oltre interessi legali dalla prnuncia al soddisfo;
– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola 30.10.2007
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.