Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 06.12.2007
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il TRIBUNALE DI NOLA, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza del 6.12.2007, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3864/2005 R.G., vertente tra
Sx Tizia , Caio Ax, Caio Bx, Caio Cx, tutti nella qualità di eredi di Caio Dx, rappresentati e difesi dagli avv.ti … e …, giusta procura a margine dell’atto di citazione, con i quali domiciliano in Somma Vesuviana … -attori-
CONTRO
Comune di Xxxx, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. …, con cui elettivamente domicilia in Cimitile …,
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono
* * *
Con atto di citazione notificato il 10.5.2005 Sxa Tizia, Caio Ax, Caio Bx, Caio Cx, tutti nella qualità di eredi di Caio Dx, esponevano: che il loro dante causa aveva svolto per il Comune di Xxxx le seguenti attività: 1) progettazione e direzione dei lavori relativamente alla costruzione di pozzo per la captazione di falda acquifera alla via Kaa; 2) progettazione e direzione dei lavori relativamente alla costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione della via Kbb – Kcc; 3) progettazione e direzione dei lavori relativamente alla sistemazione e pavimentazione di alcune strada interne ed alvei ; 4) progettazione e direzione dei lavori relativamente alla sistemazione degli scarichi pluviali degli incroci via Kdd e via Kee e fognolo in viale Kff con cortile annesso; 5) progettazione e direzione dei lavori relativamente al completamento funzionale di serbatoi idrici siti in località Zzz; che per le prestazioni professionali erogate il Caio non aveva ricevuto alcun compenso; che per le attività di cui ai lavori sub. 1) e 5) con delibera n. 142 del 2.11.1989 l’ente locale riconosceva al Caio appositi debiti fuori bilancio a favore del professionista; che tali somme gli andavano perciò riconosciute; che, in ogni caso, per tutte le prestazioni eseguite la PA doveva rispondere a titolo di ingiustificato arricchimento , in quanto aveva beneficiato dell’attività del Caio senza corrispondere alcunchè al professionista.
Tanto premesso, convenivano in giudizio il Comune di Xxxx per sentirlo condannare al pagamento, a favore di essi quali eredi del creditore, delle somme riconosciute nonché di quelle spettanti a titolo di ingiustificato arricchimento. Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.7.2005 si costituiva l’amministrazione che instava per il rigetto della domanda siccome infondata, eccependo, in particolare, la prescrizione dei diritti azionati.
Senza che fosse necessaria alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per la precisazione delle conclusioni ed immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 6.12.2007, nella quale era data lettura della sentenza.
Le domande di pagamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori relative alla costruzione del pozzo per la captazione di falda acquifera alla via Kaa (sub. 1) ed alla costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione della via Kbb – Kcc (sub. 5) sono state avanzate, in prima battuta, sulla base del riconoscimento del debito operato dal Comune con delibera n. 142 del 2.11.1989 (in atti), mediante la quale le competenze dell’ing. Caio erano inserite tra i debiti fuori bilancio.
La pretesa, però, non può avere seguito.
Invero, il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 24 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell’art. 12-bis d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi.
Sicché il predetto riconoscimento presuppone necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta dall’ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione.
Posto allora che gli attori neanche allegano (né tanto meno producono) che esistessero dei contratti scritti alla base degli incarichi professionali svolti dall’ing. Caio, va da sé che la mera inserzione dei crediti che ne erano derivati tra i debiti fuori bilancio non valeva a conferiva (nuova) validità a pretese nascenti da un rapporto negoziale nullo per violazione della forma scritta imposta (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2489 del 05/02/2007; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 giugno 2006, n. 872; Cass. Civ.Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 25/05/2005).
Da tanto l’infondatezza della domanda.
Gli attori, in ogni caso, agiscono anche ex art. 2041 c.c. assumendo che il Comune, nell’avvalersi degli apporti professionali non retribuiti dell’ing. Caio, avrebbe conseguito un’indebita locupletazione in suo danno, suscettibile di essere giustamente indennizzata.
Ma anche tale azione non può trovare accoglimento.
Il Comune, infatti, ha eccepito da subito la prescrizione delle pretese fatte valere.
E l’eccezione è fondata, assorbendo ogni altra questione di merito sul punto.
Giova premettere che , in tema di azione ex art. 2041 c.c., il termine di prescrizione della pretesa decorre, come per ogni altra azione, dal giorno in cui si matura il relativo diritto, che coincide con quello in cui si verifica l’arricchimento del beneficiario e la relativa diminuzione patrimoniale dell’altra parte (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6570 del 29/03/2005 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 03/03/1997).
Nella fattispecie, perciò, il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. sarebbe stato azionabile sin da quando il Caio ultimava i suoi mandati professionali senza ricevere alcun pagamento per gli stessi, atteso che tale momento segnava l’illegittima locupletazione del Comune in suo danno.
Il fatto è, allora, che le prestazioni di cui gli eredi del Caio oggi reclamano il pagamento sono state eseguite tutte alla fine degli anni ’80, tanto che le parcelle professionali di riferimento risalgono – anch’esse – solo al 1990 (in atti).
E poiché in atti non è stato versato un solo atto interruttivo della prescrizione, va da sé che il termine decennale qui operante (ex multis, Cass. 9 novembre 1993 n. 11061) è venuto ad essersi maturato a tutto concedere nell’anno 2000, mentre la domanda introduttiva di questo giudizio è stata avanzata solo nel 2005 (notifica citazione).
Né può ritenersi capace di interrompere la prescrizione il ricorso gerarchico avanzato dal Caio al Ministro dell’Interno ex art. 84 VI comma D.Lgs. n. 77/1995 avverso i provvedimenti di esclusione dalla massa passiva adottati dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione relativamente ai propri crediti.
Da un lato, infatti, quest’atto era diretto ad un soggetto diverso (Ministro) da quello obbligato (Comune), per cui mai avrebbe potuto valere a costituire ulteriormente in mora il convenuto ente locale.
Dall’altro, nel ricorso si adducevano pretese di natura contrattuale (pg. 5: “…il credito vantato dal ricorrente scaturisce da contratti pubblici…”) ed è noto come una pretesa avanzata per chiedere l’adempimento di un’obbligazione per convenzione o per contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta, da identificarsi in base al “petitum” ed alla “causa petendi”. (cfr, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10409 del 02/07/2003; Cass. Civ. n. 4612 del 2001;Cass. Civ. N. 16063 del 2001).
Da tanto il rigetto.
Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate, non solo per la complessità della vicenda, ma anche considerando l’affidamento che l’ing. Caio ripose in un ente locale verosimilmente poco attento ai profili procedimentali da rispettare in tema di affidamento di incarichi professionali.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
– Rigetta la domanda;
– Spese interamente compensate.
Così deciso in NOLA il 6.12.2007; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino
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Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.