Nell’ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Cons. Dott.ssa Enza Faracchio, a scioglimento della riserva assunta all’esito della prima udienza, così deliberava:
“rilevato che, allo stato, non sussistano i gravi motivi che, ex art. 649 c.p.c., legittimano la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, atteso che le eccezioni di parte opponente – salvi gli approfondimenti istruttori demandati alla successiva fase di merito – non appaiono tali da contrastare validamente l’assunto di controparte e la documentazione da quest’ultima prodotta;
evidenziato in particolare che:
- la delibera del 30.1.2018 di approvazione del bilancio preventivo dell’anno del 2018 e del relativo piano di riparto non è stata revocata con riguardo a tale punto;
- la delibera del 10.7.2018 di approvazione del bilancio consuntivo del 2017 con relativo piano di riparto e la delibera del 30.1.2018 di approvazione del bilancio preventivo dell’anno del 2018 e del relativo piano di riparto pur impugnate allo stato vanno considerate valide ed efficaci in assenza di provvedimenti di sospensione;
- l’eccepita compensazione per la somma di € 8.695,90 (oltre accessori non indicati nel loro preciso ammontare) allo stato e salva ogni futura e più approfondita valutazione non si presenta idonea ad estinguere il credito azionato in via monitoria del condominio opposto, che ha evidenziato l’esistenza di numerosi pregressi debiti del condomino opponente (v. nota esplicativa di bilancio dell’esercizio 2017 con indicazione dei crediti non riscossi e non oggetto di procedura esecutiva già in corso), atteso che la compensazione non può operare a prescindere dalle regole dell’imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193, comma 2, c.c. in base al quale il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti;
- con riguardo a tale ultima osservazione la giurisprudenza ha statuito che la compensazione legale produce l’estinzione dei debiti e crediti nel momento della loro contemporanea esistenza, talché la pronunzia del giudice ha natura dichiarativa e quindi opera ex tunc, con la conseguenza che, nel caso in cui vi siano più crediti compensabili con uno o più crediti, la loro situazione deve essere valutata al momento della loro contemporanea esistenza, osservando le norme sulla imputazione dei pagamenti ex lege, e perciò, se tutti i debiti sono anteriori al credito vantato dal debitore, si applica l’art. 1193, comma 2, c.c.; se invece alcuni debiti sono anteriori ed altri posteriori al credito, la norma si applica solo ai debiti anteriori. (cfr. già Cass. civ., 26/05/1953, n. 1556);
- osservato che in termini di periculum non sussiste visto che l’opponente ben potrebbe far valere la compensazione dei propri crediti con riguardo ai pregressi crediti del condominio;
P. Q. M.
rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
assegna alle parti i seguenti termini perentori: giorni trenta dall’ultima delle comunicazioni della presente ordinanza (che la Cancelleria avrà cura di effettuare contestualmente) per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte; successivi giorni trenta per le repliche alle domande ed eccezioni nuove e per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti; ulteriori venti giorni per la prova contraria.
Invita le parti, in sede di articolazione delle istanze istruttorie, a capitolare le stesse per articoli separati e specifici (art. 230 e 244 c.p.c.), mediante opportuna elencazione numerica e non letterale (1, 2, 3, etc.) ed avendo cura, onde salvaguardare la compiutezza e la celerità dell’istruttoria, di concentrare ed esporre analiticamente nelle predette memorie tutte le istanze (evitando quindi rinvii per relationem ai precedenti scritti difensivi, violativi del principio di specificità delle richieste istruttorie)”.