Con la sentenza del 24 luglio 2007 n. 321, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore.
Infatti, la disposizione censurata prevede che il convenuto possa notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza nel termine di venti giorni:
a) dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore ovvero dalla scadenza del relativo termine, se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio;
b) dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine, se sono stati chiamati in causa terzi;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.
Inoltre, l’art. 10, comma 2-bis del medesimo decreto (aggiunto dal d.lgs. 4/2004) stabilisce che la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.
Dal combinato delle due norme discende un preciso regime di preclusioni per l’attore, non essendogli consentito di replicare alla comparsa di costituzione del convenuto tranne che nei casi in cui questi abbia spiegato domanda riconvenzionale, sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio ovvero chiamato in causa terzi.
Al di fuori delle ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell’art. 8, 2 comma, è infatti consentito al convenuto di fare istanza per la fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla propria costituzione, eventualmente prima che l’attore abbia potuto replicare ed anteriormente alla scadenza del relativo termine (non inferiore a trenta giorni), privando, in questo modo, l’attore del potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti in relazione alla comparsa di costituzione e risposta avversaria.
Ecco che è intervenuta la Consulta a ripristinare la situazione di equilibrio tra le parti processuali.
Emiliana Matrone