Il Giudice di Pace di Acerra, con la sentenza del 19.11.07, accoglie il ricorso di un conducente multato per aver fatto uso del telefonino durante la marcia per l’omessa contestazione immediata della violazione da parte dei vigili. Infatti , siffatta omissione impedisce un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera “percezione sensoriale” di pochi centesimi di secondo.
Ai sensi dell’art. 23 L. n. 689/1981, “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Acerra, Dott. Mario Formato, sentenza del 19.11.07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACERRA
Il Giudice di Pace di Acerra, Dott. Mario Formato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 126/C R.G. – Anno 2007, riservata in decisione all’udienza del 19/11/07 e avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento n. ….
TRA
Tizio, residente in Acerra , elett.te presso lo studio dell’Avv. …, che lo difende con mandato a margine del ricorso – ricorrente-
CONTRO
Comune di XXX – resistente-contumace-.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/2/07, il ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 Legge n.689/1981 avverso il verbale di contravvenzione del Comune di XXX notificato in data 24/01/07, dove si contestava che il giorno 11/09/07 alle ore 12,30 in XXX il conducente del veicolo targato … durante la marcia faceva uso del telefonino (o cuffie sonore) .
Il ricorrente assumeva: la violazione e falsa applicazione dell’art. 200 Cds e art. 384 Reg. Cds, la mancanza di visibilità degli agenti del traffico; difetto di sottoscrizione del verbale..
All’udienza del 17/06/07, compariva il ricorrente il quale si riportava al ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di XXX.
La causa era decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva, nel fascicolo di cancelleria è raccolta tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, necessaria per decidere la causa.
Va precisato che il ricorrente ha impugnato direttamente avanti al giudice di pace il verbale di accertamento dell’infrazione senza presentare preventivamente ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 204 C.d.s.
Preliminarmente, deve essere dichiarata ammissibile l’opposizione proposta contro il verbale del Comune di XXX – Comando di Polizia Municipale, in quanto proposta entro i 60 gg. Dalla data di notificazione, presso il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Nella fattispecie il ricorrente propone ricorso per chiedere l’annullamento del verbale di contravvenzione elevato in XXX il giorno 11/09/07, contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante.
Il ricorso è accolto, per i seguenti motivi:
In fatto, il verbalizzante giustifica l’omissione della contestazione immediata dall’impossibilità di intimare l’alt frontalmente, da desumersi lontano dal posto di accertamento, tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell’uso del telefonino da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di un sistema viva voce.
Spettava all’autorità dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 15/04/1999 n.3741).
Il giudice, qualora la P.A. non sia in grado di fornire prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, ha l’obbligo di annullare il verbale.
D’altro canto, l’efficacia di piena prova (fino a querela di falso) del verbale di accertamento “non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accertamento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi di quanto attestato dal pubblico ufficiale, concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetto in movimento), bensì l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante” (Cass. 10.04.1999 n.3522).
Ebbene l’omessa contestazione immediata della violazione impedisce un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera “percezione sensoriale” di pochi centesimi di secondo; con la conseguenza che la predetta omissione è inidonea ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento.
Trova ingresso, in questo giudizio, la regola tratta dall’art. 23 L. n. 689/1981, per cui “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa. Infatti, da un lato il cittadino è in grado di esercitare in maniera completa il suo ineludibile diritto di difesa, dall’altro l’organo accertatore può effettivamente verificare con obbiettività e sicurezza se vi è stata qualche infrazione e può procedere alla stesura del verbale di accertamento solo ed esclusivamente se vi sono elementi costitutivi obiettivi, razionali e inconfutabili idonei a far presumere la violazione della norma.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Acerra, letti gli atti, pronunciando definitivamente sull’opposizione proposta, avverso il verbale … del 13.11.06, da Tizio contro il Comune di XXX, così provvede:
-Accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il verbale impugnato ed ogni atto ad esso dipendente;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Acerra il 19.11.07
Il Giudice di Pace
Avv. Mario Formato