L’usufrutto consiste nel diritto reale riconosciuto all’usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. L’usufruttuario di una casa di abitazione potrà, dunque, abitarla o darla in locazione, ma non potrà abbatterla per costruirne un’altra, né potrà modificarla per trasformare il piano terreno in un negozio; l’usufruttuario di un terreno agricolo potrà coltivarlo o darlo in affitto, ma non potrà trasformarlo in un parco, né sfruttarlo per costruirvi un edificio.
Il proprietario del bene gravato da usufrutto è privato della possibilità di usare la cosa. Il suo diritto, così compresso, prende il nome di nuda proprietà.
Oggetto di usufrutto può essere qualsiasi bene giuridico, dunque, non solo cose, mobili o immobili, ma anche diritti fruttiferi (il diritto patrimoniale d’autore, quote di partecipazione in società, brevetti di invenzione, diritti di credito produttivi di interessi), universalità (azienda), patrimoni o quote di patrimonio.
L’usufrutto è necessariamente temporaneo. Ai sensi dell’art. 979 c.c. Non può eccedere la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica; i trent’anni, se si tratta di persona giuridica.
L’usufrutto a favore di una persona fisica può venire costituito anche per una durata fissa (es. per dieci anni). Anche in questo caso esso si estingue con la morte dell’usufruttuario, se questa avviene prima della scadenza del termine.
In genere l’usufrutto a favore di una persona fisica ha lo scopo di provvedere a necessità personali dell’usufruttuario. Ad esempio, che voglia procurarsi del danaro disponendo della propria casa, ma voglia assicurarsi la possibilità di continuare ad abitarla, potrà venderla riservandone a se stesso l’usufrutto. Così, ancora, chi voglia conservare un bene nel proprio patrimonio per trasmetterlo poi ai propri discendenti, ma voglia anche utilizzarlo per assicurare il mantenimento di un parente, potrà costituire in favore di quest’ultimo un diritto vitalizio di usufrutto.
L’usufrutto si costituisce per legge, per contratto, per testamento e per usucapione. Nel nostro ordinamento è previsto il divieto dell’usufrutto successivo: se si costituisce l’usufrutto a favore di una persona, disponendo che, alla morte di questa, l’usufrutto debba continuare in capo ad altri, la disposizione ha valore soltanto a favore del primo usufruttuario (art. 689 c.c.).
La legge detta regole minuziose sui doveri e poteri dell’usufruttuario e del proprietario.
Il principale obbligo posto a carico dell’usufruttuario consiste nel rispettare la destinazione economica della cosa (art. 981 c.c.).
L’usufrutto si estingue per morte dell’usufruttuario, se persona fisica; oppure col decorso di trent’anni, se persona giuridica; per prescrizione, a seguito del non uso ventennale; per consolidazione, cioè riunione nella stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della proprietà; per totale perimento del bene; per abuso del diritto da parte dell’usufruttuario.
(fonte: Pietro Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, 505 ss)