Va risarcito il padre che non ha potuto vedere il figlio a causa dell’ostilità dell’ex moglie. Il diritto al risarcimento spetta anche al figlio. Lo ha deciso la Corte d’appello di Firenze chiamata a pronunciarsi in tema di applicazione del nuovo articolo 709 ter del Codice di procedura civile.
In particolare, il Tribunale di Firenze, decreto 29 agosto 2007 aveva così deciso:
“Ritenuto che la condotta della resistente costituisca violazione delle statuiszioni espresse dal tribunale e che ciò arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio; (…) Ritenuto che non si intravedono ragioni (peraltro non illustrate dalla resistente) perché possa trovare accoglimento una domanda di attribuzione alla madre di quello che la medesima definisce come «poteri di gestione ordinaria del figlio», con il che dovendosi probabilmente intendere una forma di esercizio separato della potestà genitoriale”.
“Ritenuto che il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in euro 650,00, da depositarsi in un conto corrente postale a nome di x con vincolo pupillare, senza necessità di specifica istruttoria sull’an e sul quantum trattandosi di danno da individuarsi in re ipsa e soggetto — in quanto danno non patrimoniale—a valutazione equitativa; (…)”.
“Deve invece ravvisarsi un danno non patrimoniale risarcibile nella circostanza che il padre si è visto interdetta la possibilità di frequentare il figlio, di cui pure un provvedimento giurisdizionale aveva garantito la frequentazione. Il danno di cui si tratta è liquidato equitativamente in 350,00 euro”.