L’art. 98 del D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, al primo comma, stabisce che: “Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”.
Il secondo comma del medesimo art. 98, statuisce che: “Il consumatore può, altresì, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza”.
Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza del 18.02.08, in tema di risarcibilità dei danni da vacanza rovinata, chiarisce che “non deve portare fuori strada la locuzione “può” di cui al ricordato secondo comma dell’art. 98, nel senso di considerare l’invio della raccomandata al venditore una facoltà e non un obbligo del consumatore”.
Il GdP spiega, infatti, che “poiché la norma in parola prescrive un termine per il reclamo (10 giorni), deve ritenersi che questo, comunque, deve essere inoltrato, in extrema ratio, anche oltre i dieci giorni”.
Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 18.02.08
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9632/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 13.2.2008, vertente:
T R A
SEMPRONIO, nato a …, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (-attore-)
E
XXXX s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, Tizio, elettivamente domiciliata in Caserta …., presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione; (-convenuta-)
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Sempronio, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva il Grand Hotel KKKK , in persona del l.r.p.t., con sede in Zzzz (CE), dinanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: 1) condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell’istante, di tutti i danni subiti: patrimoniali, consistenti nel pagamento della somma di € 150,00, a titolo di rimborso dei servizi pagati e non goduti, danni morali, biologici ed esistenziali che saranno provati in corso di causa, il tutto quantificabili in 1.100,00; 2) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) il 25.12.2006, si era recato presso il Grand Hotel KKKK di Zzzz (CE), con la sig.ra Mevia , per trascorrere una serata natalizia “Bed and Breakfast”; 2) alle ore 23,15 circa, occupava la camera prenotata (n. 341) e dopo pochi minuti avvertiva un gran freddo, per cui avvisava il portiere dell’albergo, che provvedeva a spostarli in altra camera; 3) nella nuova camera, l’istante avvertiva lo stesso freddo poiché dal condizionatore fuoriusciva aria fredda; 4) l’istante veniva, dunque, spostato in una ulteriore camera, dove persisteva il medesimo problema; 5) a questo punto, l’istante e la sua compagna decidevano di lasciare l’albergo anche perché il portiere riferiva di aver esaurito la disponibilità di camere, dopo aver saldato il conto di € 150,00, che il portiere pretendeva; 6) la situazione aveva rovinato la serata natalizia, provocando danni patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali.
Si costituiva la XXXX s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, verosimilmente proprietaria del Grand Hotel KKKK, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile ed improponibile, perché totalmente destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
A sostegno delle proprie tesi, la comparente Società deduceva, tra l’altro: a) la domanda appariva generica e poco circostanziata, carente di elementi rilevanti in relazione al presunto danneggiamento; b) in limine litis, nel merito, contestava la ricostruzione del fatto storico, come narrato in citazione, poiché la stessa si appalesava pretestuosa ed infondata. Il sig. Sempronio veniva garbatamente accolto presso la struttura alberghiera e gli veniva assegnata una prima, confortevole, camera, per la quale l’attore pagava di sua spontanea volontà, subito il corrispettivo; c) dopo pochi minuti il Sempronio scendeva in reception chiedendo una camera al cui interno vi fosse la vasca per idromassaggio, non presente in quella assegnatagli. Veniva, dunque, accontentato, senza alcun sovrapprezzo e sistemato presso una nuova camera dotata di tale accessorio; d) dopo pochi minuti, il sig. Sempronio chiedeva nuovamente di cambiare camera e veniva nuovamente accontentato. Risultando neppure soddisfatto della nuova camera ricevuta, l’attore lasciava l’albergo. Nulla più accadeva, fino alla speculativa richiesta avanzata con l’atto introduttivo del presente giudizio. In una struttura come quella del Grand Hotel KKKK sarebbe stato facile ed immediata qualsivoglia soluzione. e) la doglianza relativa a vacanza rovinata non poteva trovare accoglimento nella presente sede. Infatti, in tema di vacanza rovinata, esiste una fonte normativa rappresentata dal cd. codice del consumatore che, negli artt. 82/100, riguarda proprio i disservizi che possono interessare i viaggiatori e la conseguente propria risarcibilità. Si tratta di tutti quei disagi che vengono sopportati dal turista durante il contratto di viaggio e che sono la conseguenza diretta dell’ina-dempimento, totale e/o parziale. dell’organizzatore e/o dell’intermediario; f) nel caso di specie nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla comparente società che, anche per ammissione attorea, aveva posto in essere ogni accorgimento diretto a garantire l’esatta esecuzione del contratto d’albergo. Né può essere ipotizzata una qualche forma di responsabilità extracontrattuale a carico della XXXX. s.r.l..
In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice va rigettata perché infondata.
Preliminarmente, va evidenziato che, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.100,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c..
In concreto, ciò che interessa in questa sede, consiste nella ricerca di eventuali responsabilità a carico dell’albergatore in relazione a quanto lamentato dall’attore, nell’atto introduttivo.
Deve, in primis, rilevarsi che il D.Lgs. 6.9.2005, n. 206, denominato “Codice del consumo”, dove il titolo IV, capo II, tratta dei “servizi turistici”, disciplinati dall’art. 82 all’art. 100, non può ritenersi totalmente riferibile al caso di specie.
Infatti, l’art. 82, che definisce l’ambito di applicazione, così recita: “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67”.
Il successivo art. 83, in tema di definizioni, statuisce, poi: “1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore”
Tuttavia, l’art. 98 del medesimo D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, può ritenersi applicabile in tutti i casi nei quali, come quello in esame, si controverte tra il consumatore, utilizzatore del servizio, che invoca l’inadempimento rispetto alle proprie aspettative e richieste ed un’organizzazione che offra un servizio diretto al consumatore (quale è l’albergatore) che assume l’inesistenza del corretto adempimento ed invoca il risarcimento del danno.
Il prefato art. 98, statuisce, infatti, al primo comma: “Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”.
Il secondo comma del medesimo art. 98, stabilisce, poi: “Il consumatore può, altresì, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza”.
Ovviamente, non deve portare fuori strada la locuzione “può” di cui al ricordato secondo comma dell’art. 98, nel senso di considerare l’invio della raccomandata al venditore una facoltà e non un obbligo del consumatore.
Invero, poiché la norma in parola prescrive un termine per il reclamo (10 giorni), deve ritenersi che questo, comunque, deve essere inoltrato, in extrema ratio, anche oltre i dieci giorni.
Nel caso in esame, invece, dal momento del fatto, oggetto del presente giudizio, risalente al 25.12.2006, nessun reclamo epistolare c’è stato, prima della notificazione dell’atto introduttivo, avvenuta in data 25.7.2007.
Sul punto, deve obiettivamente considerarsi che in presenza di un reclamo o, comunque, di una richiesta stragiudiziale, l’albergatore avrebbe potuto valutare anche la possibilità di evitare l’insorgere della controversia di che trattasi.
D’altro canto, le prove testimoniali espletate, dove hanno deposto la compagna dell’attore, Mevia, personalmente presente in albergo alla data del 25.12.2006 e Caio, dipendente del Gran Hotel KKKK, hanno posto in evidenza una nuova circostanza, non esposta nell’atto di citazione, quale la richiesta dell’attore, di ottenere la camera con vasca da idromassaggio.
Si è, infatti, riferito, nell’atto di citazione, solo di un difettoso funzionamento del condizionatore nelle camere, che avrebbe provocato un “gran freddo” e che l’albergatore ha disposto due cambi di camera, oltre la prima.
In tutto ciò, giova sottolineare la pretestuosa tendenza di dedurre, ad ogni piè sospinto, il danno morale, il danno biologico e, soprattutto, il danno esistenziale del quale, verosimilmente, si ignora persino il reale significato.
E non è questo il caso di fornire, a chi serve, una dettagliata spiegazione su tale ultimo danno e sulle condizioni nelle quali esso può concretarsi.
Tuttavia, nel merito, non è neppure da escludere che l’istante, con la sua compagna, abbiano potuto volutamente (per ragioni loro personali) rinunciare alla serata natalizia de qua, preferendo trascorrerla in altra occasione, dopo aver trascorso circa due ore, compreso il cambio di camere. Tant’è che sulla fattura del Grand Hotel KKKK si legge: “arrivo ore 23,15 del 25.12.2006, partenza ore 1,10 del 26.12.2006 per problemi di aria fredda”.
In definitiva, anche per comune esperienza, il decidente ritiene improbabile che un albergo come il “Grand Hotel KKKK”, notoriamente a quattro stelle e di elevato prestigio, abbia potuto presentare, in più camere, il difettoso funzionamento dell’impianto di condizionamento, fino al punto di rendere tali camere eccessivamente fredde.
Le considerazioni che precedono inducono il decidente al rigetto della domanda perché infondata e pretestuosa.
Ragioni di equità giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Sempronio, contro la XXXX s.r.l., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 25.7.2007, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, 18 Febbraio 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.