Per contratto di lavoro subordinato, in genere, si intende un contratto a tempo indeterminato, che non prevede, quindi, una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede, in realtà, svariate forme contrattuali. Tra cui, in particolare:
1. Apprendistato:
L’apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l’imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l’addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
2. Inserimento lavorativo:
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.
3. Tempo determinato:
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.
4. Tempo parziale:
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
5. Lavoro ripartito:
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
6. Somministrazione di lavoro:
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
Il decreto attuativo della Legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l’abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile. Così oggi esistono nuove tipologie contrattuali:
1. Lavoro a chiamata: è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.
2. Lavoro a progetto: sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.
3. Lavoro occasionale: è caratterizzata da un duplice vincolo: a) deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente; b) non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.