La rimozione dei veicoli parcheggiati sotto il portico condominale non può avvenire senza intervento della polizia municipale.
La Cassazione, con la sentenza del 21 aprile 2008 n. 10323, respinge il ricorso di una società di soccorso stradale condannata dal Giudicie di Pace alla restituzione dei soldi pagati per la rimozione, il trasporto e la custodia oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
In particolare, la Suprema Corte stabilisce che la rimozione di un ciclomotore parcheggiato nel portico condominiale, nonostante la presenza di appositi cartelli con l’indicazione di “proprietà privata – divieto di sosta” e con l’avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori, è possibile solo con l’intervento della polizia municipale perché il portico, pur essendo di proprietà condominiale, è gravato da una servitù di pubblico passaggio su area privata il cui uso deve essere regolato esclusivamente dall’amministrazione pubblica.