La Corte di Cassazione, con la Sentenza 20 novembre 2006 n. 38064, conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui va operata una distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi.
In base a tale distinzione rientrano nella categoria delle materie esplodenti, utilizzate per fuochi di artificio, quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate nella categoria degli esplosivi quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo.
Emiliana Matrone
Cassazione penale, sez. I, Sentenza 20 novembre 2006, n. 38064
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FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2005 la Corte di Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) – in parziale riforma della sentenza del 17 ottobre 2002 del Tribunale di Taranto, con la quale L.A., con le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito abbreviato, ritenuto il concorso formale, era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa siccome dichiarata colpevole dei delitti previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, per aver detenuto per finalità commerciali quantitativi di materiale classificato nelle tabelle quarta e quinta del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in misura notevolmente eccedente al consentito – concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte territoriale – dopo aver premesso in fatto che dalle risultanze processuali era emerso che l’imputata deteneva per la vendita artifici, giocattoli pirici e prodotti affini in misura notevolmente eccedente al limite imposto dalla autorizzazione prefettizia – riteneva che il fatto nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi integrasse le ipotesi delittuose previste dalla L. n. 895 del 1967, e non quella contravvenzionale prevista dall’art. 678 c.p., tenuto conto che per quantità e qualità il materiale, peraltro detenuto in stabile per civile abitazione e in zona densamente popolata, rientrasse nella categoria degli esplosivi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, deducendo che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale i prodotti pirici rientranti nella quarta e quinta categoria, in quanto privi di potenzialità e destinazione lesiva, devono essere distinti dai materiali esplosivi con la conseguenza che non è applicabile la normativa prevista dalla L. n. 895 del 1967, tanto più che nel caso di specie la Corte di merito non aveva specificato se l’eccedenza si riferisse al peso lordo o al peso netto. Pertanto il fatto doveva essere qualificato al più come violazione dell’art. 9 T.U.L.P.S., in quanto sarebbero state violate solo le prescrizioni imposte dalla licenza, con conseguente applicazione dell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 678 c.p. ormai prescritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, va operata una distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi. In base a tale distinzione rientrano nella categoria delle materie esplodenti, utilizzate per fuochi di artificio, quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate nella categoria degli esplosivi quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo (Cass. Sez. Un. sentenza 11213 del 7/12/1993, rv. 195.239; Cass. sez. I sentenza 7572 del 3/8/1993, rv. 194.779). Tale distinzione trova un supporto anche nella interpretazione letterale dell’art. 678 c.p. e della L. n. 497 del 1974, art. 10, atteso che la prima norma usa i termini “materie esplodenti”, mentre la seconda norma usa il termine “esplosivi”, di guisa che deve ritenersi applicabile la L. n. 497 del 1974 ogniqualvolta la detenzione illegale riguardi materie che per la loro quantità e qualità possano provocare effetti distruttivi devastanti sugli uomini e sulle cose.
Orbene nel caso di specie è stato accertato in punto di fatto che l’imputata deteneva nel negozio per la vendita e nel deposito materiali pirici di gran lunga in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla licenza. In particolare dai prospetti riportati nella sentenza impugnata risulta che i materiali pirici detenuti in eccedenza riguardavano entrambe le categorie autorizzate e che il peso di detti materiali era stato calcolato al netto senza tenere conto dell’imballaggio e con riferimento alla sola polvere contenuta. Ne consegue che per la loro quantità, qualità, ubicazione dei luoghi di detenzione e concentrazione dei materiali in un unico posto ricorreva senza alcun dubbio il requisito della micidialità, tenuto conto che detti materiali, anche se singolarmente considerati non possedevano tale caratteristica, erano comunque dotati di un elevato effetto distruttivo, tanto da integrare la violazione della L. n. 895 del 1967 (Cass. sez. I n. 12100 del 23/11/2000, rv. 217348).
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.