La C.O.N.S.O.B. – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha emesso la delibera n. 16622, mediante la quale adotta le misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati.
Emiliana Matrone
C.O.N.S.O.B.
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
DELIBERA 22 settembre 2008, n. 16622
Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTO l’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
VISTE le misure eccezionali relative alle vendite allo scoperto sui mercati, adottate in data 18 settembre 2008 dalle Autorità statunitensi e britanniche in relazione alla grave situazione dei settori finanziari;
PREMESSO che il CESR (Committee of European Securities Regulators), nel comunicato stampa del 19 settembre 2008, ha reso nota la propria attività di coordinamento degli interventi sulle vendite allo scoperto nei Paesi dell’Unione, anche al fine di combattere fenomeni di abuso di mercato;
PREMESSO che la Consob, con proprio comunicato stampa del 19 settembre 2008, ha richiamato gli operatori al rispetto delle regole di consegna dei titoli nel termine di regolamento previsto, in considerazione dell’impatto che i ritardi possono avere sull’ordinato svolgimento degli scambi e sull’integrità dei mercati,
CONSIDERATE le misure restrittive delle vendite allo scoperto riferite ai titoli del settore bancario ed assicurativo adottate, alla data del 22 settembre 2008, dalle competenti Autorità, in Irlanda, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Olanda;
RITENUTO che per garantire la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sia necessario evitare che manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative si indirizzino sui mercati nazionali;
DELIBERA:
1. La vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione.
2. La società di gestione dei sistemi di compensazione e liquidazione adotta ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative.
3. Le presenti disposizioni non si applicano all’attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all’articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché all’attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai liquidity provider, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA.
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 0.00 del 23 settembre 2008 alle ore 24.00 del 31 ottobre 2008.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Roma, 22 settembre 2008
Il Presidente
LAMBERTO CARDIA