L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che “l’orario normale di lavoro é fissato in 40 ore settimanali”.
Ai soli fini contrattuali, i contratti collettivi di lavoro possono prevedere una minore durata.
La violazione della previsione è punita in via amministrativa con la sanzione da € 25,00 a € 154,00; inoltre, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154,00 a € 1.032,00 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Per tale violazione non trova applicazione l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.