La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Giudice di Pace deciso nel merito sulla domanda proposta, senza prima verificare la regolarità della costituzione del rapporto processuale.
Rileva, in particolare, che nella fattispecie la causa era stata erroneamente iscritta a ruolo con il nominativo Marigliano, piuttosto che Magliano, il che aveva vulnerato la corretta instaurazione del contraddittorio, avendo l’irregolarità determinato la mancata costituzione in giudizio del convenuto, con conseguente nullità del procedimento e quindi anche della sentenza.
L’impugnante lamenta altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., per avere l’attore redatto una nota di iscrizione a ruolo affatto illeggibile, tanto da trarre in errore il cancelliere nella identificazione del nome della parte. Non avendo raggiunto lo scopo al quale era destinato, l’atto era pertanto da ritenersi nullo, ex art. 156 c.p.c.
Nel caso specifico la Corte di Cassazione, nella Sentenza 11 giugno 2009 n. 13528, accoglie il ricorso.
Tuttavia il Collegio soggiunge che la nota d’iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce, in via di principio, un atto interno la cui funzione è, in primis, quella di portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell’atto per citazione, a conoscenza del giudice (confr. Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9247).
Ciò comporta che, di regola, i vizi dell’iscrizione a ruolo e, in particolare, quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore agevolmente riconoscibile e inidonei, in quanto tali, a precludere al convenuto di rintracciare la causa, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, non determinano nullità processuali (confr. Cass. civ. 1°, 25 febbraio 2004, n. 3728).
Il limite massimo di siffatta normale sterilità delle irregolarità della iscrizione è costituito – tenuto conto della inesistenza di espresse sanzioni di nullità – dalla possibilità di apprezzarle ai sensi del secondo comma dell’art. 156 c.p.c., e cioè sotto il profilo della mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto. E non par dubbio che tali requisiti, in un ordinamento improntato alla salvaguardia del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive (artt. 111 e 24 della Costituzione), sussistono quando la nota sia comunque idonea a consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronunzia del giudice e, a contrario, difettano, quando il procedimento, ancorché assegnato al giudice, non sia rintracciabile da chi non abbia preso l’iniziativa di iscriverlo a ruolo (confr. Cass. civ. 2°, 16 novembre 1993, n. 11293).
Emiliana Matrone
Corte di cassazione, Sentenza 11 giugno 2009 n. 13528
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con sentenza depositata il 9 ottobre 2004 il Giudice di Pace di Napoli condannava D.C. Antonella al pagamento in favore di Magliano M. della somma di Euro 440,00 dovuta a titolo di corrispettivo per l’attività di mediazione da questi svolta in occasione della vendita di un immobile di cui la convenuta era comproprietaria.
1.2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione D.C. Antonella articolando tre motivi.
L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Giudice di Pace deciso nel merito sulla domanda proposta, senza prima verificare la regolarità della costituzione del rapporto processuale.
Rileva, in particolare, che nella fattispecie la causa era stata erroneamente iscritta a ruolo con il nominativo Marigliano, piuttosto che Magliano M., il che aveva vulnerato la corretta instaurazione del contraddittorio, avendo l’irregolarità determinato la mancata costituzione in giudizio del convenuto, con conseguente nullità del procedimento e quindi anche della sentenza.
Col secondo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., per avere l’attore redatto una nota di iscrizione a ruolo affatto illeggibile, tanto da trarre in errore il cancelliere nella identificazione del nome della parte. Non avendo raggiunto lo scopo al quale era destinato, l’atto era pertanto da ritenersi nullo, ex art. 156 c.p.c.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della citazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 7, e 164 c.p.c., in relazione all’art. 46 disp. att. c.p.c., in ragione della assoluta incertezza della data dell’udienza di comparizione.
2.2. I primi due motivi di ricorso, che per la loro attinenza alla regolarità della iscrizione a ruolo della causa si prestano a essere esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.
La nota d’iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce, in via di principio, un atto interno la cui funzione è, in primis, quella di portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell’atto per citazione, a conoscenza del giudice (confr. Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9247).
Ciò comporta che, di regola, i vizi dell’iscrizione a ruolo e, in particolare, quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore agevolmente riconoscibile e inidonei, in quanto tali, a precludere al convenuto di rintracciare la causa, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, non determinano nullità processuali (confr. Cass. civ. 1°, 25 febbraio 2004, n. 3728).
Il limite massimo di siffatta normale sterilità delle irregolarità della iscrizione è costituito – tenuto conto della inesistenza di espresse sanzioni di nullità – dalla possibilità di apprezzarle ai sensi del secondo comma dell’art. 156 c.p.c., e cioè sotto il profilo della mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto. E non par dubbio che tali requisiti, in un ordinamento improntato alla salvaguardia del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive (artt. 111 e 24 della Costituzione), sussistono quando la nota sia comunque idonea a consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronunzia del giudice e, a contrario, difettano, quando il procedimento, ancorché assegnato al giudice, non sia rintracciabile da chi non abbia preso l’iniziativa di iscriverlo a ruolo (confr. Cass. civ. 2°, 16 novembre 1993, n. 11293).
2.3. Venendo al caso di specie, dall’esame degli atti, non precluso in questa sede in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale (confr. Cass. civ. 3°, 8 giugno 2007, n. 13514), emerge che la causa, per errore materiale, venne annotata come proposta da tale Marigliano, tanto vero che, in data 5 luglio 2004, il cancelliere, sollecitato dall’istanza del difensore della ricorrente, certificò che la vertenza proposta da Magliano M. nei confronti di D.C. Antonella non risultava iscritta a ruolo.
In tale contesto la mancata costituzione in giudizio della convenuta e la sua assenza all’udienza fissata per la trattazione devono ritenersi determinati dalla falsa apparenza dell’omesso compimento delle formalità necessarie alla attivazione della funzione decisoria, che invece erano state espletate e avevano prodotto l’effetto loro proprio, con grave vulnus al principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (confr. Cass. civ. 3°, 27 maggio 2005, n. 11292).
Ne deriva che, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei quali resta assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, al Giudice di Pace di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Giudice di Pace di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.